Covid, il tribunale che assolve l’imputato che violò la quarantena sul treno: «L’obbligo generalizzato è incostituzionale»

Secondo la giudice Fioretta non era in grado di esporre a pericolo la salute pubblica

Un cittadino italiano di 38 anni è stato assolto dal Tribunale di Milano dal reato di falso ideologico. Il 15 gennaio 2022 fu fatto scendere dal treno Milano-Bari perché privo di un tampone anti Covid negativo dopo un test positivo che risaliva a tre giorni prima. La Procura, racconta oggi l’edizione milanese del Corriere della Sera, chiedeva alla giudice Sofia Fioretta la condanna a 2 mesi per aver violato l’obbligo generale di quarantena introdotto il 25 febbraio 2020. La giudice ha escluso il reato per tre ragioni. La prima è che il passeggero del treno appariva privo del requisito dell’offensività. L’indiziato non sarebbe stato «in grado di esporre a pericolo la salute pubblica mediante concreta possibilità di contagio di un numero indeterminato di persone». In quanto «del tutto asintomatico al momento del controllo» sul treno e «negativo a un test in farmacia solo due ore dopo». La seconda ragione è che l’azienda sanitaria di competenza non l’ha mai sottoposto alla quarantena. Nel senso che la contravvenzione avrebbe dovuto presupporre un ordine non generalizzato ma “ad personam”. Per applicarla non è sufficiente la violazione dell’obbligo contenuto nel provvedimento generale. Perché altrimenti questo costituirebbe un’illegittima violazione della libertà personale. Che quindi sarebbe incostituzionale. Perché quel tipo di limitazione è riservata all’Autorità Giudiziaria. E deve essere fatta con provvedimenti ad personam. Per la giudice «ne consegue che un regolamento generale e indifferenziato che imponga la quarantena ai positivi Covid appare illegittimo e dunque incostituzionale, sicché può essere disapplicato e la sua violazione non può integrare ipotesi di reato».


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