La Cassazione: «Se l’ex marito non versa l’assegno di mantenimento al figlio lo facciano i parenti»

La sentenza del Palazzaccio: i nonni paterni hanno l’obbligo di intervenire se loro figlio non ce la fa

Se l’ex marito non è in grado di versare l’assegno di mantenimento per il figlio lo devono fare i parenti stretti. Tra cui i nonni. È la nuova sentenza della Cassazione, che stavolta è intervenuta su un caso a Velletri. La storia comincia nel 2010 quando il tribunale impone ai nonni paterni di contribuire al mantenimento del nipote che il padre separato non sta versando. L’uomo all’epoca viveva con i genitori. E il giudice ha imposto ai nonni di pagare 200 dei 350 euro stabiliti come mantenimento durante la fase della separazione. Il Messaggero racconta che la decisione è maturata per l’inadempienza del padre. I nonni si sono opposti in appello, ma il tribunale ha dato loro ancora una volta torto. Perché è vero che le condizioni economiche della madre sono nel frattempo migliorate. Ma non abbastanza da poterle permettere di mantenere il figlio da sola.


Il caso di Velletri

A incrementare le sue entrate è stata invece proprio la nonna paterna. La quale ha ereditato un notevole patrimonio immobiliare. Mentre il padre del ragazzo ha rinunciato all’eredità. La nonna a quel punto si è rivolta ai giudici del Palazzaccio per essere sollevata dall’onere economico. Ma i giudici hanno confermato che «l’obbligazione solidaristica, sussidiaria e subordinata grava roporzionalmente su tutti gli ascendenti di pari grado indipendentemente da chi sia il genitore che ha creato l’insorgenza dello stato di insufficienza dei mezzi economici». E quindi se i genitori non mantengono i figli tocca ai nonni, in quanto ascendenti più prossimi. Come del resto è disposto dall’articolo 316 bis del codice civile. Che stabilisce che è compito dei genitori adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli «in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli».


E la nonna materna?

Nell’appello bis i nonni hanno cercato di coinvolgere anche la nonna materna. Ma i giudici hanno detto loro di no anche stavolta. Perché la nonna materna non è stata chiamata in giudizio. E quindi il tribunale non è in grado di valutare le sue condizioni economiche. Alla fine il ricorso in Cassazione ha visto protagonista anche questo motivo. Ma pure su questo la Cassazione ha dato torto ai nonni paterni.

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