Il tribunale di Milano annulla la trascrizione dell’atto di nascita del figlio di due padri

Al momento per altre tre coppie di donne restano validi gli atti di nascita

Il Tribunale Civile di Milano ha annullato la trascrizione dell’atto di nascita del figlio di una coppia di uomini nato all’estero con il metodo della maternità surrogata, attualmente vietato in Italia. È stata così accolta l’istanza della Procura di Milano che aveva chiesto – rifacendosi alla sentenza della Cassazione dello scorso dicembre – di annullare le registrazioni all’anagrafe del Comune dei figli di quattro coppie omogenitoriali. Per le altre tre coppie di donne, il Tribunale ha, invece, rimandato la decisione sull’annullamento della trascrizione dei riconoscimenti dei figli, nati all’estero con procreazione assistita. In questo caso, per il giudice è necessaria un’altra tipologia di procedimento civile. Come ricorda il Corriere, uno degli strumenti di cui potrebbe avvalersi la coppia dei due padri è quello dell’«adozione in casi particolari».


L’opzione dell’adozione in casi particolari

In origine, l’adozione in casi particolari prevedeva che il minore potesse entrare nella famiglia dell’adottante, pur non costituendosi rapporti di parentela con i famigliari. Ma dopo la sentenza della Corte costituzionale l’adozione del minore in casi particolari è stata ampliata e produce effetti “pieni”. Fa quindi nascere relazioni giuridiche di parentela con i familiari degli adottanti. «Rappresenta l’istituto che consente al bambino, nato a seguito di maternità surrogata nell’ambito di un progetto procreativo di una coppia omoaffettiva, di mantenere, con il riconoscimento dello status di figlio, la relazione affettiva e di cura già di fatto instaurata e consolidata con il partner del genitore biologico», spiegano le giudici civili milanesi della sezione famiglia Alessandra Manfredini, Laura Maria Cosmai e Elisabetta Stefania Stuccillo. Al tempo stesso – aggiungono -, «rappresenta il modello rivolto a consolidare, con una veste giuridica, il rapporto con quello, dei due componenti della coppia, che non è genitore biologico e quindi non risulta genitore secondo l’ordinamento italiano».


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