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Perché Salvini può limitare il diritto di sciopero. Che cosa rischia chi incrocia le braccia lo stesso

Quali sono le conseguenze per chi deciderà di non rispettare la precettazione da parte del ministero dei Trasporti

Le sigle sindacali CGIL e UIL hanno proclamato per questo venerdì 17 novembre uno sciopero generale a livello nazionale per protestare contro le politiche economiche e sociali del governo, in primis contratti scaduti e retribuzioni mai adeguate all’inflazione. Lo sciopero coinvolgerà diversi settori, compresi quello dei trasporti e del pubblico impiego. Saranno fermi treni, mezzi pubblici come autobus, tram e metropolitane, taxi, ma anche scuole pubbliche, uffici postali e ospedali. Resta escluso, invece, il settore aereo. Il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, minaccia di adottare misure straordinarie, incluso il ricorso alla precettazione, che limiterebbe il diritto di sciopero garantito dall’articolo 40 della Costituzione italiana.

La procedura di precettazione

La precettazione è un provvedimento amministrativo straordinario che può limitare il diritto di sciopero, disponendone il differimento, riducendone la durata e/o imponendo l’adozione di modalità idonee ad assicurare la salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. L’intera procedura è regolamentata dall’articolo 8 della Legge n. 146/1990, che prevede che, in caso di “fondato pericolo di un pregiudizio grave e imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati,” il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro competente possa esercitare il potere di precettazione su lavoratori subordinati e autonomi.

Le autorità indicate, su segnalazione della Commissione di Garanzia o nei casi di urgenza di propria iniziativa, invitano le parti a desistere dai comportamenti che determinano la situazione di pericolo. Il processo di precettazione comprende un tentativo di conciliazione con gli scioperanti, da esperirsi nel minor tempo possibile. In caso di mancato accordo, l’autorità competente adotta con un’ordinanza vincolante per enti e lavoratori tutte le misure necessarie a prevenire e contenere eventuali pregiudizi derivanti dallo sciopero. L’ordinanza di precettazione deve essere emessa entro 48 ore dallo sciopero, a meno che sia in corso un tentativo di conciliazione o vi siano urgenze particolari. Se la Commissione ha formulato proposte in ordine alle misure da adottare per contrastare comportamenti dannosi, l’autorità procedente ne deve tenere conto.

Inottemperanza all’ordinanza di precettazione: quali sono le conseguenze?

La violazione delle misure prescritte dall’ordinanza di precettazione comporta sanzioni diverse, che variano in base al soggetto che le compie. Infatti, l’art. 9, della Legge n. 146/1990, prevede che in caso di mancata ottemperanza da parte di:

  • singoli lavoratori subordinati, professionisti o piccoli imprenditori: è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria per ogni giorno di violazione, determinabile, con riguardo alla gravità dell’infrazione ed alle condizioni economiche dell’agente, da Euro 500 a Euro 1.000;
  • organizzazioni dei lavoratori, delle associazioni e degli organismi di rappresentanza dei lavoratori autonomi, professionisti e piccoli imprenditori: è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2.500 a Euro 50.000 per ogni giorno di mancata ottemperanza, a seconda della consistenza economica dell’organizzazione, associazione o organismo rappresentativo e della gravità delle conseguenze dell’infrazione;
  • preposti al settore nell’ambito delle amministrazioni, degli enti o delle imprese erogatrici di servizi: è prevista la sanzione amministrativa della sospensione dall’incarico, ai sensi dell’articolo 20, primo comma, della Legge n. 689/1981, per un periodo non inferiore a trenta giorni e non superiore a un anno.

Le sanzioni sono irrogate con decreto della stessa autorità che ha emanato l’ordinanza. Avverso il decreto è proponibile impugnazione ai sensi degli articoli 22 e seguenti della Legge n. 689/1981.  Vale la pena precisare che in caso di violazione dell’ordinanza di precettazione il lavoratore scioperante non rimane esposto a sanzioni disciplinari o a responsabilità di inadempimento all’interno del rapporto di lavoro, ma è unicamente destinatario delle sanzioni amministrative previste dalla legge; di conseguenza, la sanzione disciplinare eventualmente irrogata dal datore di lavoro sarebbe illegittima e costituirebbe comportamento antisindacale per la lesione del diritto di sciopero.

Possibili rimedi contro l’ordinanza di precettazione

Ai sensi dell’art. 10, della Legge n. 146/1990, l’ordinanza di precettazione è suscettibile di impugnazione. I soggetti che promuovono lo sciopero, le amministrazioni, le imprese e i singoli prestatori di lavoro destinatari del provvedimento, che ne abbiano interesse, possono infatti presentare ricorso contro l’ordinanza nel termine di 7 giorni dalla sua comunicazione o, rispettivamente, dal giorno successivo a quello della sua affissione nei luoghi di lavoro, dinanzi al TAR competente.

La legge precisa che la proposizione del ricorso non sospende l’immediata esecutività dell’ordinanza. Tuttavia, se ricorrono fondati motivi e dopo aver acquisito le deduzioni delle parti, nella prima udienza utile il TAR ha facoltà di sospendere il provvedimento impugnato anche solo limitatamente alla parte in cui eccede l’esigenza di salvaguardia di cui all’articolo 8, comma 1, della Legge n. 146/1990. 

E adesso?

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, guidato da Matteo Salvini, ha convocato nella serata di martedì 14 novembre un incontro con i sindacati, dicendosi pronto a firmare la precettazione. L’ordinanza dovrà in ogni caso deve essere emessa entro mercoledì 15 novembre, salvo che il tentativo di conciliazione sia ancora in corso.

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