Ferragni, Fedez e le foto di spalle dei figli sui social. L’avvocata Cossar: «Ecco cosa rischia un genitore in caso di diffida» – L’intervista

La legale esperta di diritto di famiglia e minorile spiega a Open le regole della pubblicazione di foto di figli minorenni in rete

Un duello legale a suon di diffide o forse una semplice strategia per proteggere i piccoli dalla tempesta mediatica. Non è chiaro cosa ci sia dietro la scelta improvvisa di Chiara Ferragni e Fedez di non mostrare più i volti dei figli Vittoria e Leone (rispettivamente di 2 e 6 anni). Durante il recente compleanno di Leone, la coppia ha sorpreso tutti ritraendo i bambini solo di spalle nelle fotografie: un gesto insolito che di certo non è passato inosservato. Anzi, ha attirato l’attenzione e la speculazione dei follower e degli addetti ai lavori, del tutto disabituati a un anonimato dei due piccoli. D’altronde, va ricordato che l’assidua presenza di Vittoria e Leone sui social da sempre accende polemiche. E, di conseguenza, anche la mossa di non mostrarli più ha fatto scattare le antenne dei più attenti, ipotizzando ragioni legali dietro questa scelta apparentemente innocua. Tuttavia, tra gossip e fan in trepidante attesa di nuovi sviluppi, dietro si cela un terreno delicato, quello della pubblicazione delle foto dei minorenni sui social e del consenso dei genitori (o di chi ne fa le veci). In particolar modo, se lo si inserisce in un contesto come quello che sta travolgendo Ferragni e Fedez, immersi in un conflitto familiare, legale e in un vortice mediatico senza fine in cui rischiano di finire (o sono già finiti) anche i figli minorenni. Per comprendere meglio la questione dal punto di vista legale, abbiamo intervistato Laura Cossar, avvocata specializzata in diritto minorile e di famiglia.


Nei giorni scorsi, Fedez e Chiara Ferragni hanno pubblicato per la prima volta le foto dei loro bambini di spalle. Potrebbero esserci delle ragioni legali dietro una mossa del genere?


«Immagino di sì, posto che la coppia non ha mai lesinato ogni passaggio quotidiano proprio e dei due bambini, i quali sono stati esposti già da piccolissimi al vasto pubblico di follower. È probabile che uno dei due genitori (o entrambi, reciprocamente) abbia diffidato l’altro dal persistere nella pubblicazione di immagini relative ai figli in un momento di massima tensione familiare. Credo che, nella loro situazione si tratti di una soluzione saggia per i due bambini, a prescindere dalla separazione dei genitori e anzi, a maggior ragione».

Dal punto di vista legale, come funziona il consenso dei genitori per la pubblicazione delle foto dei figli minorenni sui social in caso di separazione o divorzio?

«In Italia non esiste una legge che regolamenti in maniera specifica l’argomento in caso di disgregazione del nucleo familiare. Occorre fare riferimento alle normative generali in tema di privacy. La pubblicazione di una fotografia su un qualsiasi social network è considerata, infatti, trattamento di dato personale, nell’accezione legale dell’art. 4 del Regolamento generale sulla protezione dei dati. Per dato personale si fa riferimento a «qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile, direttamente o indirettamente […]». E, in questo senso, l’immagine rientra certamente tra gli elementi identificativi di una persona. L’art. 8 riguarda, nello specifico, i minori in relazione al trattamento informatico dei loro dati (immagine compresa) e dispone che il trattamento dei dati del minore di 16 anni è riservato ai genitori o a chi è titolare della responsabilità genitoriale. Gli Stati membri, nelle loro leggi interne, possono indicare un’età differente, purché non inferiore ai 13 anni. In Italia, la linea di confine è 14 anni. Dai 14 anni in poi, il minore può decidere se e quando pubblicare le sue immagini in rete. Prima di allora, è necessario il consenso di entrambi i genitori, i quali devono agire nell’esclusivo interesse del minore».

Nei casi di separazione, quali sono i rischi legali per i genitori che pubblicano foto dei figli minorenni senza il consenso dell’altro genitore?

«Anche in questo caso le norme sono generali e non riguardano specificatamente i casi di separazione e divorzio dei genitori. Il genitore contrario alla pubblicazione della fotografia del figlio può, in prima battuta, richiedere all’altro – mediante apposita diffida – l’immediata cancellazione dell’immagine dal web, pur con tutti i limiti che ciò comporta. Molti social, infatti, diventano “proprietari” delle immagini caricate sui loro portali, il che non esclude che esse possano continuare a “vivere” in rete, attraverso manipolazioni illecite. Per ciò la legge richiede la massima consapevolezza al momento della decisione di pubblicare una qualsiasi immagine, propria o altrui. In caso di mancato riscontro immediato, al genitore dissenziente non resta che rivolgersi al giudice, al quale, dopo l’entrata in vigore della Riforma Cartabia, potrà chiedere provvedimenti urgenti, che possono essere assunti anche senza sentire l’altra parte. Poi, nei 15 giorni successivi, questi provvedimenti dovranno essere confermati, modificati o revocati dal giudice. La tutela quindi, sotto il profilo civilistico, è senza dubbio tempestiva».

Quali sono le misure legali che possono essere intraprese se uno dei genitori pubblica foto dei figli minorenni senza il consenso dell’altro genitore?

«Il giudice chiamato a pronunciarsi sul tema, ordinerà l’immediata rimozione dalla rete delle immagini contestate e, nel contempo e ove richiesto, potrà condannare il genitore che ha proceduto alla pubblicazione contro la volontà dell’altro o a sua insaputa, al risarcimento del danno, anche in favore del figlio stesso. Un comportamento del genere, naturalmente, impatterebbe anche sulla valutazione delle sue capacità genitoriali: non è mai un segnale di buona genitorialità assumere decisioni così invasive nella vita di un figlio in autonomia, senza un confronto con l’altro genitore».

Quali sono, ad esempio, i fattori che un giudice considera nel valutare positivamente la pubblicazione di foto dei figli sui social media durante un processo di separazione o divorzio?

«Non esiste una regola di massima a riguardo, anche se la problematica è sempre più diffusa. In generale, possiamo senz’altro dire che il giudice è sempre chiamato a risolvere un contenzioso che coinvolge un minore avendo come unico obiettivo quello che nel linguaggio giuridico internazionale è il best interest of the child (Principio del superiore interesse del minore, ndr). In quanto massimo garante dell’interesse del figlio, il giudice può sempre e comunque prendere decisioni anche diverse e contrapposte a quelle auspicate dai due genitori in contesa. Valuterà, quindi, caso per caso, sia applicando la normativa di cui parlavamo prima, sia tenendo nella massima considerazione il diritto del minore ad essere sempre e comunque tutelato. A maggior ragione se il clima familiare è già avvelenato dal contenzioso tra i genitori, magari in un contesto di massima esposizione mediatica. Al di là dello specifico aspetto della tutela del diritto all’immagine, il magistrato, e prima di lui il genitore, dovrà considerare anche i pericoli che la pubblicazione in rete di fotografie di un minore può comportare. Sono note a tutti le manipolazioni illecite di immagini di bambini, ritrovate su siti pedo-pornografici o comunque inserite in contesti tutt’affatto consoni o divenute oggetto di furto di identità digitale».

È in arrivo una proposta di legge contro lo sharenting (ovvero la condivisione di foto e video dei figli minori sui social), sulla base dei dati raccolti dalla giornalista Serena Mazzini. Nel nostro panorama legale attuale, crede sia necessaria una norma di questo genere?

«In Italia siamo prolifici di leggi, spesso figlie di politiche emergenziali, dettate dalla contingenza del momento: ciò si traduce in una generale frammentazione delle norme, che certamente non aiuta i cittadini ad orientarsi e che, talvolta, comporta anche difficoltà di applicazione pratica per gli stessi operatori del diritto. Se, quindi, procedere con una nuova legge significa porre ordine e compattare in un unico compendio normativo tutta una serie di disposizioni oggi sparse tra codici e leggi speciali, ben venga. Altrimenti, le norme, come abbiamo visto, esistono già: serve solo applicarle. In ogni caso, sarà necessario esaminare il testo proposto pur nella consapevolezza che poi, a seconda della “confezione” che gli verrà attribuita, dovrà comunque compiere il suo iter legislativo. Siamo quindi ancora molto lontani dall’apprendere in che cosa consisterà il prodotto finale; nell’attesa, possiamo solo auspicare nella massima attenzione dei genitori, che hanno il dovere di informarsi e gestire con opportuna cautela qualsiasi dato sensibile relativo al proprio figlio e ai figli di terzi. La cultura, come sempre, è il primo ingrediente della consapevolezza».

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