Vannacci non può candidarsi al Centro? Il ministero della Difesa smonta i dubbi: «Perché non ha violato il codice militare»

I dubbi sollevati dall’avvocato Massimiliano Strampelli, docente di diritto militare alla Link campus university. Il chiarimento del ministero della Difesa, dopo una serie di accertamenti

Sui dubbi che Roberto Vannacci potesse candidarsi o meno nella circoscrizione Centro alle prossime Europee, è il ministero della Difesa a cercare di chiarire, assicurando che per il generale non ci sarebbe alcun impedimento. Le perplessità, su cui alcuni parlamentari secondo Ansa avevano chiesto chiarimenti, erano state sollevate dall’avvocato Massimiliano Strampelli contattato da Repubblica. L’ipotesi da lui sollevata era che Vannacci non potesse candidarsi nella circoscrizione in cui aveva svolto servizio in base al codice militare: «Per il militare esistono dei limiti legislativi alla possibilità di presentare la propria candidatura elettorale. L’articolo 1485 del codice dell’ordinamento militare prevede espressamente delle cause di ineleggibilità al Parlamento – aveva detto Strampelli, docente di diritto militare alla Link campus university – Tra queste, l’ineleggibilità degli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle forze armate dello Stato, nella circoscrizione del loro comando territoriale». Una questione che non sembra turbare Vannacci. Il generale, sempre all’Ansa, afferma: «È una norma valida per le amministrative, non per le europee che io sappia».


La versione del docente di diritto militare

Il decreto legislativo 66 del 2010 – che rimanda direttamente all’articolo 7 del decreto del presidente della Repubblica del 30 marzo 1957, n. 361 – fa riferimento esplicito alle elezioni per il Parlamento nazionale, alle amministrative e regionali, mentre sul Parlamento europeo la normativa sarebbe priva di disciplina. Tornando al caso specifico di Vannacci, l’ordinamento militare sembra prevedere per il generale il mantenimento delle funzioni, nonostante sia stato sospeso dall’incarico di capo di Stato maggiore del comando delle forze operative terrestri e comando operativo esercito. Da qui, la presunta ineleggibilità del candidato nelle liste della Lega. Ad ogni modo, secondo l’avvocato Strampelli non esisterebbe una differenza sostanziale tra le norme sull’ineleggibilità in Italia e quelle per Strasburgo. «La norma non disciplina espressamente una causa di non eleggibilità per il Parlamento europeo ma deve ritenersi, in applicazione dei principi generali che le medesime considerazioni in materia di potenziali conflitti di interessi e condizionamento delle scelte di voto che valgono per le scelte elettorali nazionali e la relativa disciplina valgano anche sul piano delle elezioni europee».


Le versione della Difesa

Di tutt’altro avviso il ministero della Difesa, secondo cui «fatta salva la competenza del ministero dell’Interno in merito all’eleggibilità di un candidato (qualsiasi), il ministero della Difesa non ritiene vi siano state violazioni del codice dell’ordinamento militare». All’Ansa il ministero della Difesa spiega che sono state «effettuate le dovute verifiche con gli organi competenti». E chiarisce che «l’art. 1485 del Codice dell’ordinamento militare, nel definire le cause di ineleggibilità al Parlamento rimanda al decreto del presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Il dpr in parola, tuttavia, disciplina le norme per la elezione alla Camera dei Deputati e specifica in particolare che non sono eleggibili “…gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato, nella circoscrizione del loro comando territoriale”. L’art. 1486 del codice poi – prosegue la nota del ministero – nel disciplinare le cause di ineleggibilità alla carica di consigliere regionale, specifica che ‘non sono eleggibili a consigliere regionale nel territorio nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli, e gli ufficiali superiori delle Forze armate’. Il citato articolo, inoltre, specifica che “la causa di ineleggibilità non ha effetto se l’interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell’incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita, non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature”».

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