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Migranti, giudice di Lecce solleva la questione di legittimità costituzionale sul Decreto Flussi: «Violati i diritti di difesa e l’articolo 3»

02 Maggio 2025 - 21:33 Ugo Milano
Le operazioni di sbarco dei 47 migranti a bordo della nave ong 'Ocean Viking' al terminal di 'Fabrica Vecchia' a Marina di Ravenna, 15 ottobre 2024. I 47 migranti sono scesi dalla nave a gruppi per poi essere accompagnati con un pullman della Cri al circolo dei Canottieri in localit‡ Standiana, alle porte di Ravenna, per le ulteriori visite mediche del personale dell'Ausl Romagna e per tutti gli adempimenti di polizia e dei servizi sociali del Comune che sono in corso senza intoppi, ha assicurato la Prefettura. Appena ultimate le visite e le procedure identificative, verr‡ attuato il programma di trasferimento. I 47 - che arrivano da Egitto, Pakistan, Siria e Bangladesh - resteranno in Emilia-Romagna cosÏ suddivisi: 10 a Bologna di cui 7 minori non accompagnati; a Ferrara 4; ForlÏ-Cesena 4; Modena 7; Parma 5; Piacenza 3; Reggio Emilia 6; Rimini 4 e a Ravenna ne resteranno 4. +++ X/SOS MEDITERRANEE ITALIA +++ NPK +++ NO SALES, EDITORIAL USE ONLY +++
La Corte d'Appello, citando gli articoli 77, 25 e 102 della Costituzione, ha messo in discussione anche l'assenza di una reale necessità urgente nel provvedimento
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Il giudice Giuseppe Biondi della Corte d’Appello di Lecce ha sollevato la questione di legittimità costituzionale del Decreto Flussi (dl 145/2024), sospendendo il giudizio sulla proroga del trattenimento di due persone migranti nel Centro per i rimpatri di Restinco, a Brindisi. Il provvedimento, tra i primi in Italia, mette in dubbio la compatibilità del decreto con diversi articoli della Costituzione e nasce da un ricorso presentato contro il rigetto della richiesta di protezione internazionale dei due migranti. Il ricorso è stato avanzato dall’avvocato Bartolo Gagliani, legale dei due migranti, uno di origini tunisine e l’altro marocchine, contro la decisione della Commissione Territoriale di Lecce.

Le questioni sollevate dal giudice di Lecce

Il decreto in questione era stato emanato in seguito a diverse ordinanze della sezione immigrazione del tribunale di Roma, che avevano bloccato i trattenimenti nei Centri di permanenza per i rimpatri (Cpr) allestiti dal governo in Albania. Il consigliere Biondi ha sollevato la questione di legittimità costituzionale in riferimento agli articoli 77, comma 2, 25 e 102 della Costituzione, mettendo così in luce la possibile compressione dei diritti di difesa e la mancanza dei requisiti di necessità e urgenza previsti per ogni decreto-legge. Il giudice ha fatto notare l’assenza di una specializzazione del giudicante su un tema così complesso, come quello della protezione internazionale. Nella sua ordinanza, Biondi ha poi sollevato profili di incostituzionalità in relazione all’articolo 3 della Costituzione, che stabilisce che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.

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