Meloni e i referendum: «Andrò a votare ma non ritirerò la scheda». Cosa succede con il quorum


«Vado a votare ma non ritiro la scheda, è una delle opzioni». La premier Giorgia Meloni ha risposto così ai giornalisti arrivando in via dei Fori Imperiali per le celebrazioni del 2 giugno. Si riferiva al referendum in programma l’8 e il 9 giugno sui cinque quesiti proposti dalla Cgil e dai radicali. La presidente del Consiglio è stata accolta da applausi e grida di incoraggiamento in occasione della celebrazione della festa della Repubblica. La premier si è anche fermata per una foto con una bambina.
Cosa succede se non si ritira la scheda al referendum
I referendum abrogativi dell’8 e 9 giugno si riferiscono a licenziamenti, precariato, sicurezza sul lavoro e cittadinanza. I risultati saranno validi solo se si raggiunge il quorum, ovvero se va a votare il 50% + 1 degli aventi diritto. Per ogni quesito c’è una scheda diversa: il quorum si calcola separatamente per ognuno dei quesiti. Significa che in teoria è possibile che alcuni quesiti raggiungano il quorum e altri no. Ogni elettori può decidere se ritirare solo alcune delle cinque schede e può anche farsi registrare come votante ma non ritirarne nessuna. In questo caso le schede non saranno conteggiate ai fini del forum. Quelle bianche o annullate invece vengono conteggiate.
Quando l’elettore rifiuta la scheda
Quando l’elettore rifiuta la scheda e chiede la verbalizzazione della propria astensione il presidente del seggio, «al fine di non rallentare il regolare svolgimento delle operazioni», verbalizzerà la richiesta «in maniera sintetica e veloce, con l’annotazione nel verbale stesso delle generalità dell’elettore, del motivo del reclamo o della protesta, allegando anche gli eventuali scritti che l’elettore medesimo ritenesse di voler consegnare al seggio», dice il ministero dell’Interno. Che poi conferma: «Per quanto attiene alla rilevazione del numero degli elettori, si rammenta che coloro che rifiutano tutte le schede non dovranno essere conteggiati tra i votanti della sezione elettorale; pertanto, non va apposto sulla loro tessera elettorale il bollo della sezione (che, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, certifica viceversa l’avvenuta partecipazione alla votazione)».