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Perché il caso di Rovigo è “legittima difesa”: la spiegazione della Procura

06 Novembre 2025 - 13:31 Davide Aldrigo
rovigo legittima difesa
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L'uomo che ha sparato al ladro entrato in casa sua ha agito nei limiti già previsti dalla legge: ecco come

L’uomo che la sera del 3 novembre ha sparato a un ladro che si era introdotto nella sua casa di Grignano Polesine (Rovigo) ha agito rimanendo «nel perimetro della legittima difesa». A dirlo è la Procura di Rovigo, che ha spiegato di non aver ritenuto di procedere penalmente contro l’uomo per eccesso colposo di legittima difesa, dal momento che «la persona offesa ha sparato, mirando a parti non vitali e ferendo l’aggressore, con un’arma regolarmente denunciata». Inoltre, prima di esplodere il colpo, l’uomo aveva avvisato di essere armato e aveva intimato al ladro di andarsene dalla sua abitazione.

La norma vigente sulla legittima difesa

Come ricostruito da Pagella Politica, le circostanze che hanno permesso all’uomo il riconoscimento della legittima difesa sono quelle previste dall’art. 52 del Codice penale, secondo il quale «non è punibile chi ha commesso» un reato se è stato «costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa». Inoltre, a norma dello stesso articolo, nei casi di violazione di domicilio il rapporto di proporzione tra reazione e aggressione «sussiste sempre» quando una persona, legittimamente presente in casa o nel proprio negozio, usa «un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo» per difendere «la propria o l’altrui incolumità» oppure «i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione».

Le riforme al testo di legge

La giurisprudenza sulla legittima difesa è stata leggermente ritoccata da due riforme negli ultimi anni. Nel 2019 la Lega di Matteo Salvini, al governo con i 5 Stelle, aveva introdotto l’avverbio «sempre» nella frase «sussiste il rapporto di proporzione» tra offesa e difesa nei casi di intrusione in casa o sul luogo di lavoro. Inoltre, era stato aggiunto un nuovo comma che afferma che «agisce sempre in stato di legittima difesa» chi respinge un’intrusione avvenuta con violenza o con la minaccia di un’arma. Più tardi, nel 2022, durante il governo Draghi, la riforma Cartabia aveva aggiornato l‘art. 335 del Codice di procedura penale con la specifica che per essere iscritti nel registro degli indagati per eccesso di legittima difesa sono necessari indizi che indicano questo reato e non è sufficiente la sola indagine sulle circostanze del fatto.

Foto copertina: ANSA/FABIO FRUSTACI

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