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Licenziato per il resto del caffè alla macchinetta, il giudice gli dà ragione: perché l’azienda è stata condannata

15 Gennaio 2026 - 12:00 Cecilia Dardana
macchinetta caffè
macchinetta caffè
Rispetto alla gravità della condotta del lavoratore, secondo i giudici quella dell'azienda è stata una decisione sproporzionata. I motivi spiegati dopo la condanna a risarcire l'ex dipendente con 18 mensilità

Un piccolo resto, 1 euro e 60 centesimi, è costato il posto a un dipendente di una società bresciana. Ma a distanza di tempo, il Tribunale di Brescia ha stabilito che il licenziamento era «del tutto sproporzionato» e ha condannato l’azienda a corrispondere 18 mensilità di indennizzo. È quanto è capitato a un uomo nel giugno 2024 che si era recato alla macchinetta del caffè durante la pausa lavoro e, dopo aver ritirato l’espresso, non aveva ricevuto il resto. Il giorno seguente, alla presenza del tecnico, aveva preso le monete rimaste nella macchina. Tuttavia non è chiaro se con il suo consenso o meno. Da qui era nata una discussione con un collega che lo aveva visto, e la vicenda era arrivata al responsabile del personale.

Il licenziamento

«Le monete le ho prese perché non era chiaro se il tecnico me le avesse lasciate o meno», avrebbe raccontato l’uomo. Di fronte ai dubbi sul consenso del tecnico, le monete erano state poi restituite. Due settimane dopo, però, era arrivato il provvedimento di licenziamento «per essersi approfittato della distrazione dell’operatore dei distributori automatici, presenti in azienda, per appropriarsi indebitamente di parte del denaro, sottraendolo dai relativi incassi». Il dipendente, che lavorava in azienda da oltre 14 anni, aveva deciso di impugnare il licenziamento. Nei giorni scorsi, il giudice del lavoro del Tribunale di Brescia gli ha dato ragione: il provvedimento era sproporzionato e l’uomo riceverà un indennizzo pari a 18 mensilità, senza richiedere la reintegrazione.

I presunti spintoni e minacce al collega

L’azienda aveva inoltre accusato il dipendente di aver spintonato il collega e minacciato quest’ultimo. In merito, il giudice Natalia Pala ha osservato nella sentenza: «Con riferimento all’ipotesi di minaccia, sia verbale che fisica, occorre in primo luogo rilevare la genericità della contestazione, priva di alcuno specifico riferimento». Il collega, ascoltato dal giudice, aveva confermato che il dipendente «era stato sgarbato ma non minaccioso».

Il consenso del tecnico

Sulla questione del consenso del tecnico, il Tribunale ha rilevato che «non è stato possibile appurare se ci fosse stato o meno, e nel procedimento civile spettava all’azienda dimostrarlo». In ogni caso, per la corte «non conta tanto stabilire se il dipendente si fosse appropriato indebitamente o con consenso delle monete, ai fini del licenziamento, ma se ci siano state conseguenze negative per la ditta». «Si ritiene l’intimato licenziamento obiettivamente sproporzionato rispetto alla gravità della condotta complessivamente realizzata dal dipendente», conclude la sentenza.

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