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Riscuote 50mila euro di buoni fruttiferi, ma perde tutto: «Sono scaduti». Presenta ricorso al Tribunale, che le dà torto: ecco perché

14 Aprile 2026 - 23:44 Alba Romano
giudice sentenza
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Una risparmiatrice ferrarese si è vista rifiutare il rimborso dei propri Buoni fruttiferi postali, ritenuti ormai prescritti. Cosa è successo

Credeva di aver messo da parte un piccolo tesoretto da 50mila euro. In realtà, una risparmiatrice ferrarese si è vista rifiutare il rimborso dei propri Buoni fruttiferi postali, ritenuti ormai prescritti. La sentenza, firmata dalla giudice Monica Bighetti del Tribunale di Ferrara e riportata dal Corriere della Sera, rappresenta un precedente. Si tratta infatti della prima applicazione in Emilia-Romagna dei recenti orientamenti stabiliti dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 3 marzo 2024.

Cosa è successo?

Nel 2021 la donna aveva acquistato cinque buoni fruttiferi postali del valore di 50mila euro, convinta si trattasse di titoli ventennali con scadenza nel 2021 e, quindi, riscattabili entro i successivi dieci anni. Per questo, nel 2023 si era recata all’ufficio postale per incassare le somme maturate nel tempo. Ma l’impiegato si era rifiutato di procedere al pagamento, informandola che i buoni erano ormai scaduti.

Si trattava, infatti, di buoni con sei anni di scadenza, quindi nel 2007 erano arrivati al loro termine naturale e andavano incassati entro il 2017. Ne era nato un contenzioso giudiziario, conclusosi nei giorni scorsi con la sentenza della giudice della prima sezione civile del Tribunale della città emiliana, che ha rigettato il ricorso della donna.

La sentenza

Nella sentenza si afferma che «il buono della Serie AA1 è stato istituito con decreto ministeriale del 19 dicembre 2000 ed emesso nel periodo compreso tra il 28 dicembre 2000 e il 13 aprile 2001. Per tali titoli era previsto, alla scadenza dei sei anni, un rendimento pari al 35% del capitale sottoscritto, con possibilità di liquidazione – sia per il capitale sia per gli interessi – al termine del sesto anno, come indicato nel foglio informativo pro tempore vigente e disponibile presso qualsiasi ufficio postale aperto al pubblico». La sentenza prosegue precisando che «dalla scadenza del sesto anno decorre il termine di prescrizione per richiedere il rimborso, che nel caso in esame cade il 3 marzo 2007. Di conseguenza, il termine prescrizionale si è compiuto il 3 marzo 2017. Ne deriva che la domanda di rimborso del buono postale fruttifero deve essere respinta».

Il foglio informativo «mai ricevuto»

Il nodo centrale della controversia riguardava la trasparenza. La donna ha sostenuto di non aver mai ricevuto il foglio informativo dettagliato, dichiarando di non essere stata messa a conoscenza delle effettive scadenze. Il Tribunale ha però recepito la sentenza della Cassazione, intervenuta di recente sulla questione, secondo cui la mancata consegna del documento informativo non esclude la possibilità di conoscere i termini. Spetta infatti al risparmiatore verificare le condizioni contrattuali consultando la Gazzetta Ufficiale.

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