Visite fiscali e malattia, la stretta anti furbetti sui dipendenti pubblici e privati: cosa cambia su orari, controlli e certificati medici

Con il 2026 arriva una revisione del sistema dei controlli sulle assenze per malattia dei lavoratori dipendenti, tanto nel pubblico quanto nel privato. La Legge di Bilancio porta una rafforzamento del ruolo dell’Inps, che potrà intensificare le verifiche per arginare eventuali abusi. Soprattutto alla luce della tendenza in aumento per le assenze per motivi di salute sul posto di lavoro. L’Osservatorio sul Polo unico di tutela della malattia, citato sia dal, registra nel secondo semestre del 2025 oltre 14 milioni di certificati medici trasmessi (+2,8% sull’anno precedente) e quasi 400 mila visite fiscali domiciliari (+3,7%). Circa il 78% delle certificazioni riguarda il settore privato.
Fasce di reperibilità uguali per pubblico e privato dal 2026
La novità di maggior impatto riguarda gli orari di reperibilità, finora differenziati tra dipendenti pubblici e privati. Dal 2026 la distinzione viene cancellata: tutti i lavoratori dovranno farsi trovare in casa dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, weekend e festivi compresi. La misura recepisce orientamenti della giurisprudenza che negli ultimi anni avevano già superato la vecchia distinzione tra categorie. Restano salve le deroghe per esigenze documentate, come visite specialistiche, terapie, accertamenti. Ancora valide ovviamente le esenzioni per patologie gravi, terapie salvavita, invalidità riconosciute e infortuni sul lavoro. Sul piano operativo, la manovra punta a far crescere il numero dei medici fiscali e a velocizzare le procedure con una piattaforma online integrata nella Piattaforma digitale nazionale dati (Pdnd), che consentirà ai datori di lavoro di attivare i controlli in tempi più rapidi.
Certificato medico e obblighi del lavoratore: cosa resta uguale
Per le procedure con il proprio medico di base in sostanza non cambia molto. Il medico curante deve inviare il certificato telematico all’Inps entro il giorno successivo all’inizio dell’assenza, mentre il lavoratore è tenuto a comunicare al datore di lavoro il numero di protocollo, per consentire la verifica della documentazione sul portale previdenziale, entro 48 ore. Durante la malattia resta l’obbligo di reperibilità presso il domicilio indicato e l’assenza ingiustificata alla visita fiscale può tradursi in sanzioni economiche e disciplinari, fino alla riduzione o alla perdita dell’indennità nei casi più gravi o reiterati.

