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Diventa professore all’Università di Perugia, ma un anno dopo il concorso è da rifare: perché il Tar dà ragione al secondo in graduatoria

16 Maggio 2026 - 14:50 Ygnazia Cigna
giudice tar università perugia
giudice tar università perugia
I giudici amministrativi hanno riscontrato irregolarità nella valutazione di titoli e pubblicazioni scientifiche. La commissione dovrà ora riunirsi di nuovo
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Il Tar dell’Umbria ha annullato l’esito di un concorso per professore ordinario all’Università di Perugia. A un anno dalla nomina del vincitore, i giudici hanno ordinato di rifare le valutazioni dopo il ricorso del secondo classificato, riscontrando criteri incoerenti e «illogici» applicati dalla commissione esaminatrice.

Il concorso per diventare professore all’università

Il concorso finito nel mirino dei giudici del Tar riguardava la copertura di un posto di professore ordinario in un settore medico-scientifico dell’ateneo perugino. Al termine delle valutazioni, la commissione aveva indicato come vincitore un professore giudicato «eccellente», mentre il collega arrivato secondo aveva ottenuto la valutazione di «ottimo». Da lì è partita la battaglia amministrativa.

Il ricorso del secondo classificato

Il ricorrente ha sostenuto che la commissione avesse sopravvalutato il curriculum del vincitore e, al contrario, sottostimato molte delle sue attività didattiche e scientifiche. Secondo la sua ricostruzione, diversi elementi del proprio percorso accademico, tra cui la direzione di scuole di specializzazione, il coordinamento di dottorati, attività di tutoraggio, centinaia di tesi seguite e un’intensa attività scientifica, sarebbero stati ignorati o valutati in modo superficiale. Il Tar, pur ricordando che le commissioni universitarie godono di un’ampia discrezionalità tecnica, ha riconosciuto che in più punti le valutazioni risultavano effettivamente illogiche o incomplete.

Le motivazioni della sentenza del Tar Umbria

Uno dei passaggi più critici riguarda proprio la didattica. I giudici hanno osservato che i due candidati erano stati valutati allo stesso modo, ovvero entrambi «eccellenti», anche in ambiti nei quali il ricorrente presentava attività aggiuntive e oggettivamente più articolate. Ad esempio, la sentenza evidenzia che la commissione non aveva valorizzato in modo adeguato il lavoro di tutoraggio svolto per anni con gli studenti, specializzandi e dottorandi, né il ruolo di relatore di oltre 200 tesi di laurea. Non solo. La commissione aveva previsto fin dall’inizio alcuni parametri specifici, come le valutazioni ricevute dagli studenti, la partecipazione alle commissioni d’esame e l’attività seminariale, salvo poi non utilizzarli concretamente nella valutazione finale. Per il tribunale questo è un problema rilevante perché una commissione non può fissare criteri e poi ignorarli senza spiegazioni.

Lo strano calcolo del curriculum

Fortemente criticata anche la valutazione della produzione scientifica. Secondo il Tar, la commissione avrebbe finito per favorire il candidato vincitore attraverso un meccanismo distorto. Alcuni criteri previsti, come brevetti, premi internazionali, attività di trasferimento tecnologico o direzione di riviste scientifiche, non erano presenti nel curriculum del vincitore e invece di ricevere una valutazione negativa erano stati semplicemente esclusi dal calcolo finale con la dicitura non applicabile. Il risultato, osservano i giudici, è stato quello di mantenere artificialmente molto alta la valutazione complessiva del candidato risultato primo. Al contrario, il ricorrente, valutato su un numero maggiore di parametri, aveva finito per ottenere un giudizio più basso anche perché in alcuni criteri non raggiungeva l’eccellenza assoluta. Una modalità definita dal Tar «gravemente viziata».

Le valutazione delle ricerche scientifiche

La sentenza entra poi nel dettaglio delle pubblicazioni scientifiche, altro terreno centrale dello scontro. Il Tar ha rilevato errori nella valutazione del contributo effettivo dato dal vincitore ad alcuni lavori collettivi. La commissione aveva considerato eccellenti pubblicazioni nelle quali il candidato non figurava né come primo né come ultimo autore, nonostante le regole fissate inizialmente attribuissero rilievo proprio a quelle posizioni per individuare il peso reale del singolo ricercatore. Contestato anche il modo in cui era stato usato «l’impact factor», cioè l’indicatore che misura il peso internazionale delle pubblicazioni scientifiche. La commissione aveva dichiarato che avrebbe preso in considerazione anche il numero di citazioni e l’indice di Hirsch, ma alla fine si era basata quasi esclusivamente sull’impact factor, calcolandolo peraltro al momento originario della pubblicazione e non al momento del concorso. Per il Tar si tratta di errori che necessitano una nuova valutazione. Da qui la decisione finale di annullare gli atti della procedura nei punti illegittimi e riconvocare la commissione, che dovrà riesaminare i candidati.

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