La Cassazione obbliga un datore a risarcire il manager che lavorava 12 ore al giorno

Essere dirigenti non significa essere disponibili a lavorare senza limiti. E se l’orario supera sistematicamente la soglia della ragionevolezza, il datore di lavoro può essere chiamato a risponderne. Lo ha ribadito la Cassazione con la sentenza n. 16305 del 2026, che ha confermato la nullità del licenziamento di un direttore di un supermercato che per anni aveva sostenuto carichi di lavoro ritenuti eccessivi, fino allo sviluppo di una patologia psichica riconducibile alle condizioni lavorative.
La storia del responsabile che ha lavorato fino ad ammalarsi
Il caso arriva dalla Toscana e riguarda il responsabile di un punto vendita della grande distribuzione. Dopo essersi ammalato ed essere rimasto assente per un lungo periodo, era stato licenziato per superamento del periodo di comporto, cioè il limite massimo di assenze per malattia previsto dal contratto. I giudici di merito avevano però accertato che la malattia (caratterizzata da depressione, disturbo d’ansia e attacchi di panico) era stata provocata proprio dalle condizioni di lavoro imposte dall’azienda e avevano quindi dichiarato nullo il licenziamento.
Come emerso dalle testimonianze dei colleghi e dai registri aziendali delle timbrature, il dipendente svolgeva un’attività continuativa osservando un orario di circa 260 ore mensili: «Entrava alle 7.30/7.45 e usciva verso le 19.30/20, per sei giorni su sette, effettuando solo una pausa caffè e lavorando anche nella pausa pranzo», si legge nella sentenza. I dati dei badge aziendali confermano che l’uomo entrava in azienda tra le ore 7 e le 8 e usciva tra le 19 e le 21, sei giorni su sette, svolgendo soltanto una breve pausa caffè e continuando spesso a lavorare anche durante la pausa pranzo, ritenuta dal dirigente «il momento più tranquillo per lavorare». Una situazione che, per la Corte, andava ben oltre quanto normalmente esigibile da un lavoratore, anche se si tratta di un manager con responsabilità direttive.
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Qual è il limite per i dirigenti e quando possono scattare gli straordinari
Nella sentenza la Cassazione ricorda che l’esclusione dei dirigenti dai limiti ordinari dell’orario di lavoro non significa che possano essere sottoposti a carichi illimitati. Richiamando la giurisprudenza costituzionale, i giudici scrivono infatti che «un limite quantitativo globale, ancorché non stabilito dalla legge o dal contratto in un numero massimo di ore di lavoro, sussiste pur sempre, anche per il personale direttivo», perché resta necessario garantire «la tutela della salute ed integrità fisio-psichica».
La Corte osserva inoltre che, quando la prestazione supera il «limite della ragionevolezza» e diventa «particolarmente gravosa e usurante», nasce il diritto alla retribuzione dello straordinario anche per i lavoratori con funzioni direttive, per i quali in genere lo straordinario non è applicabile perché è integrato nello stipendio.
Nel caso specifico, i giudici hanno ritenuto che il dirigente fosse gravato da una mole di attività eccezionale. Oltre alla gestione commerciale del supermercato, si occupava infatti di prezzi, ordini, magazzino, contratti di assunzione e di appalto, relazioni sindacali, sicurezza alimentare e persino di ruoli tecnici e strategici all’interno dell’azienda. Un insieme di responsabilità che, secondo la Cassazione, avrebbe determinato «un carico di lavoro estenuante» e «ritmi giornalieri che superavano ogni limite di ragionevolezza, mettendo a rischio la sua salute».
L’obbligo per i datori di lavoro: proteggere l’integrità psicofisica dei dipendenti
Particolarmente importante è il passaggio dedicato agli obblighi di tutela del datore di lavoro. La Corte ricorda che l’articolo 2087 del Codice civile impone all’imprenditore di adottare tutte le misure necessarie per proteggere l’integrità psicofisica dei dipendenti. Nel caso esaminato, la responsabilità dell’azienda è stata riconosciuta anche per non aver vigilato affinché il dirigente «non investisse, indipendentemente dallo zelo del dipendente», un numero eccessivo di ore nell’attività lavorativa.
Per questo motivo, il licenziamento è ritenuto «nullo» dalla Suprema Corte, che ha condannato il datore alla reintegrazione del dipendente, al risarcimento del danno fino a dodici mensilità e al versamento dei contributi previdenziali.

