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Infarto sul lavoro dopo turni da 13 ore alla guida di bus senza servosterzo: la Cassazione condanna l’azienda di trasporti siciliana

05 Giugno 2026 - 17:43 Francesca Milano
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La società si era difesa sostenendo che l'infarto fosse stato causato da malattie pregresse, ma i giudici hanno riconosciuto la responsabilità del datore che non ha protetto l'integrità fisica del dipendente
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Un autista di linea sottoposto per anni a turni massacranti, costretto a guidare autobus obsoleti sulle strade montane dei monti Nebrodi, in Sicilia, ha diritto al risarcimento integrale dei danni subiti dopo un infarto, anche se soffriva già di obesità, diabete e ipertensione. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 17754/2026, respingendo il ricorso dell’Azienda Siciliana Trasporti e confermando la condanna già pronunciata dalla Corte d’Appello di Messina.

L’infarto in servizio

La vicenda riguarda un autista che ha lavorato per l’azienda dal 1977 al 2001. Nel febbraio del 1999, mentre era in servizio, l’uomo era stato colto da un infarto miocardico e aveva poi chiesto il risarcimento del cosiddetto «danno differenziale». Secondo quanto ricostruito dai giudici, l’autista operava in condizioni particolarmente gravose: la Corte d’Appello aveva infatti accertato che l’autista era «sottoposto a turni gravosi di 12-13 ore giornaliere (comprese le soste) con frequente ricorso allo straordinario». Inoltre l’istruttoria aveva evidenziato «l’impiego di mezzi obsoleti, privi di servosterzo, riscaldamento e climatizzazione, condotti su percorsi impervi e montani della catena dei Nebrodi».

Per queste ragioni la società era stata ritenuta responsabile ai sensi dell’articolo 2087 del Codice civile, norma che impone al datore di lavoro di tutelare la salute dei dipendenti.

Il nodo delle malattie pregresse

Uno dei punti centrali del caso riguardava le condizioni di salute dell’autista. In primo grado, il risarcimento era stato ridotto del 50% perché l’uomo soffriva già di obesità, diabete e ipertensione. La Corte d’Appello aveva però eliminato questa decurtazione, sostenendo che tali patologie costituissero «concause naturali» e non comportamenti colpevoli del lavoratore. Per questo aveva condannato l’azienza dei trasporti al pagamento dell’intero risarcimento, quantificato in 402.190 euro (oltre interessi e rivalutazione).

La Cassazione ha condiviso questa impostazione, ribadendo che «la preesistenza di uno stato patologico in capo al lavoratore costituisce una concausa naturale dell’evento di danno, irrilevante in virtù del precetto dell’equivalenza causale dettato dall’art. 41 C.p.».

L’impegno politico non basta a spezzare il nesso causale

Nel ricorso, l’azienda aveva sostenuto che il lavoratore avesse svolto per molti anni un’intensa attività politica come consigliere comunale, assessore e vicesindaco e che fosse quindi quella, e non il lavoro da autista, la vera causa dello stress e delle patologie. La Cassazione ha però rilevato che i giudici di merito avevano fondato il proprio convincimento soprattutto sulla consulenza medico-legale. Il consulente aveva infatti accertato «che lo stress professionale è stato determinante nella genesi della cardiopatia», escludendo che l’impegno politico avesse una rilevanza tale da «interrompere il nesso causale tra le accertate disagiate condizioni lavorative e l’infarto intercorso».

La responsabilità del datore di lavoro

La Cassazione richiama inoltre l’orientamento consolidato secondo cui l’articolo 2087 del Codice civile impone al datore di lavoro di proteggere l’integrità fisica e morale dei dipendenti. Secondo i giudici, nel caso concreto l’utilizzo di mezzi privi di adeguati requisiti ergonomici e l’imposizione di turni sistematicamente superiori all’orario contrattuale erano elementi sufficienti a dimostrare la colpa datoriale.

Respinto anche il ricorso del lavoratore

Ma la Cassazione non ha respinto soltanto il ricorso dell’azienda: anche quello dell’autista è stato rigettato. L’uomo sosteneva che la rendita Inail percepita non comprendesse il danno biologico e che quindi non dovesse essere detratta dal risarcimento civile. I giudici hanno invece spiegato che il sistema introdotto dal decreto legislativo 38 del 2000 si applica anche ai casi in cui l’evento si sia verificato prima della sua entrata in vigore, purché la malattia o il danno siano stati denunciati successivamente.

Nel caso dell’autista siciliano, l’infarto era avvenuto nel 1999 ma la denuncia era stata presentata nel 2002. Per questo motivo la Cassazione ha confermato la necessità di tenere conto dell’indennizzo Inail nel calcolo del danno differenziale.

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