Caso Ranucci-Rai, il Tribunale di Roma difende la giudice Casari: «Assegnazione automatica e imparzialità garantita»

Nessuna anomalia nell’assegnazione del fascicolo e pieno sostegno alla magistrata incaricata. Il presidente del Tribunale di Roma, Lorenzo Pontecorvo, interviene con una nota ufficiale per blindare l’operato della dottoressa Donatella Casari, la giudice della sezione Lavoro chiamata a pronunciarsi sul ricorso d’urgenza presentato da Sigfrido Ranucci contro la Rai a seguito della sua rimozione dalla conduzione del programma Report.
«Piena trasparenza e caso assegnato con meccanismi automatici»
La presa di posizione di Pontecorvo arriva a spegnere le polemiche sollevate negli ultimi giorni da diversi esponenti politici e da alcune testate giornalistiche, che avevano messo in discussione le modalità di scelta del magistrato. «Esprimo il mio sostegno alla dottoressa Donatella Casari, magistrata che dimostra quotidianamente indipendenza, imparzialità ed equilibrio, oltre a una solida preparazione», dichiara con fermezza il vertice del Tribunale capitolino.
Pontecorvo chiarisce come l’iter di attribuzione della causa si sia svolto nel pieno rispetto dei protocolli: «L’assegnazione del fascicolo relativo alla controversia promossa da Sigfrido Ranucci è avvenuta nel rispetto delle analitiche disposizioni tabellari vigenti da anni, le quali, mediante meccanismi automatici, assicurano l’osservanza del principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge».
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Respinti i sospetti di pregiudizio
Il presidente del Tribunale ha voluto poi respingere direttamente le insinuazioni comparse sulla stampa circa presunti condizionamenti o mancanza di trasparenza. Secondo le critiche avanzate da alcuni settori della politica, alla dottoressa Casari verrebbero attribuiti pregiudizi derivanti da sue precedenti sentenze. Accuse che Pontecorvo rigetta con decisione: «I medesimi organi di stampa formulano critiche nei confronti della dottoressa Casari attribuendole non meglio precisati pregiudizi desunti da decisioni rese in precedenti procedimenti giurisdizionali. Si tratta tuttavia di casi non comparabili con la controversia oggi sottoposta al suo esame, né per natura e oggetto né per le parti coinvolte».

