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Troppe note in classe, la scuola non fa andare la studentessa in gita per la «sicurezza» dei compagni: la madre fa ricorso al Tar e vince

09 Ottobre 2026 - 16:41 Ygnazia Cigna
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La ragazza è riuscita a partire dopo che la scuola ha rivisto la propria decisione. I giudici hanno condannato la scuola a pagare 2mila euro di spese legali
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Quattro note disciplinari e niente gita scolastica. Ma nel conteggio fatto dalla scuola erano finite anche due sanzioni rivolte all’intera classe, non alla singola studentessa. La madre ha deciso di fare ricorso al Tar della Campania per contestare l’esclusione della figlia dal viaggio in Toscana, previsto a maggio. E i giudici le hanno dato ragione, stabilendo che la decisione iniziale dell’istituto era illegittima.

La storia della studentessa

La storia, riportata da Orizzonte Scuola e finita sul tavolo dei giudici amministrativi, riguarda una studentessa di una scuola campana, che sarebbe dovuta partire con i compagni delle classi terze dal 4 al 7 maggio 2026. Il consiglio di classe aveva deciso di escluderla il 10 marzo e aveva motivato la scelta con la necessità di garantire la «sicurezza del gruppo», il regolare svolgimento delle attività fuori sede e pure il «prestigio» della scuola. La madre, però, ha contestato l’applicazione del regolamento scolastico, rivolgendosi al tribunale amministrativo.

Perché la scuola non poteva conteggiare tutte le note

Il punto centrale della contestazione riguardava proprio il numero delle note. Il regolamento dell’istituto prevedeva la possibilità di escludere uno studente dalle gite in presenza di più di tre ammonizioni disciplinari verbali sul registro elettronico. Ma, secondo il Tar, la scuola aveva considerato anche due note rivolte collettivamente alla classe, utilizzandole per giustificare una misura contro la singola alunna.

Le note di classe non contano

Nel primo provvedimento del 14 aprile, il tribunale aveva chiarito che le sanzioni collettive non potevano essere conteggiate come se fossero personali. Per attribuire una responsabilità disciplinare a una studentessa, infatti, non basta richiamare un comportamento dell’intera classe, ma occorre valutare la sua condotta individuale. Il Tar aveva inoltre osservato che, una volta escluse quelle due note, non sembrava raggiunta la soglia prevista dal regolamento per impedire alla ragazza di partecipare al viaggio.

La questione sicurezza

C’erano poi dubbi sulle ragioni legate alla sicurezza. Nelle motivazioni delle due note disciplinari personali non emergevano atteggiamenti violenti o prevaricatori nei confronti dei compagni o degli insegnanti, nonostante l’esclusione della ragazza fosse stata giustificata anche con la necessità di tutelare l’incolumità degli studenti. Per questo, i giudici hanno ordinato alla scuola di riesaminare il caso in tempi rapidi, prima che la partenza rendesse impossibile recuperare l’esperienza della gita.

Così la scuola è tornata sui propri passi prima della partenza

Dopo il ricorso, il consiglio di classe ha rivalutato la situazione. Il 14 aprile ha deliberato all’unanimità di riammettere al viaggio in Toscana tre alunni che avevano accumulato quattro note disciplinari, tra cui la ragazza. Nella documentazione presentata al Tar, la scuola ha spiegato che nell’ultimo mese i tre studenti avevano cambiato atteggiamento, mostrando maggiore rispetto nei confronti dei docenti e dei compagni. Il giorno successivo, il dirigente scolastico ha formalizzato la revoca dell’esclusione, comunicandola alla famiglia e all’avvocato. La studentessa ha così potuto partecipare alla gita, in programma dal 4 al 7 maggio. A quel punto, la madre ha chiesto al tribunale di chiudere il procedimento, perché la figlia aveva ottenuto ciò che chiedeva con il ricorso. Nella sentenza del 6 maggio 2026, il Tar ha preso atto della riammissione e ha dichiarato cessata la materia del contendere.

Niente risarcimento, ma 2mila euro di spese legali

La famiglia aveva chiesto anche un risarcimento per i danni e per la perdita di un’esperienza che non sarebbe stato possibile ripetere. Su questo punto, però, il Tar non ha riconosciuto somme alla studentessa, dato che l’esclusione non si era concretizzata e che la ragazza alla fine era riuscita a partecipare al viaggio. Diversa, invece, la decisione sulle spese legali. I giudici hanno stabilito che dovessero essere sostenute dall’amministrazione scolastica, proprio perché l’esclusione iniziale era illegittima. Il ministero dell’Istruzione e del Merito, l’Ufficio scolastico regionale per la Campania la scuola della ragazza sono stati condannati a pagare 2mila euro di spese e compensi legali.

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