Cpr, arriva una nuova direttiva. Piantedosi: «Il parere medico non salverà più dal trattenimento»
La valutazione sanitaria non sarà più una condizione ostativa vincolante per l’ingresso nei Centri di permanenza per il rimpatrio (Cpr). È il cuore della nuova direttiva varata dal Viminale, annunciata direttamente dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi per superare quello che il governo definisce un freno alle espulsioni dei migranti irregolari.
A spiegare l’intervento è stato lo stesso titolare del Viminale su X: «Con la mia nuova direttiva sui cpr i migranti irregolari continueranno a essere visitati dai medici delle aziende sanitarie locali, ma un eventuale parere negativo non sarà più vincolante per evitare il loro trattenimento nei centri». Secondo Piantedosi, «i soggetti saranno presi in carico dal personale medico che opera nella struttura che valuterà tutti gli approfondimenti da effettuare, anche avvalendosi della competente ASL». L’obiettivo dichiarato dell’esecutivo è quello di «garantire la massima tutela della salute dei migranti evitando, allo stesso tempo, che valutazioni influenzate solo da pregiudizi ideologici ostacolino le procedure di rimpatrio».
L’addio all’idoneità: come cambia l’articolo 3
Il provvedimento del ministero dell’Interno, riporta in anteprima Domani, va a modificare in modo sostanziale l’articolo 3 della precedente direttiva Lamorgese. Se finora l’accesso nei centri di detenzione amministrativa richiedeva una visita volta ad accertare formalmente l’assenza di patologie incompatibili con la reclusione, il nuovo testo ridefinisce le finalità dell’esame clinico.
La persona da trattenere accede «previa visita medica», ma l’accertamento non deve più sancire se il soggetto sia idoneo o meno al trattenimento. Al medico Asl spetta ora unicamente verificare lo «stato di salute della persona, rilevato attraverso indagine anamnestica o sintomatologica» e «mediante la documentazione sanitaria disponibile», al fine di identificare condizioni cliniche «che comportino eventuali bisogni di assistenza da assicurare». Il giudizio di compatibilità psico-fisica viene così rimpiazzato da una constatazione su quali cure l’ente gestore o l’azienda sanitaria locale debbano erogare dentro o fuori la struttura.
L’inchiesta di Ravenna e il nodo delle tutele
Il cambio di rotta giunge all’indomani dell’inchiesta della procura di Ravenna, che vede almeno nove medici indagati con accuse che vanno dal falso ideologico all’associazione a delinquere per il rilascio di presunti certificati falsi. Nel procedimento, le misure interdittive di sospensione dall’esercizio della professione a carico di alcune medici sono state successivamente annullate dalla Corte di Cassazione, che ha disposto il rinvio al tribunale del Riesame di Bologna giudicandole sproporzionate.
Le indagini e le relative perquisizioni – estese in varie città italiane – si erano innestate a ridosso di una campagna di sensibilizzazione promossa da realtà della società civile e del terzo settore come Asgi, Simm, Mediterranea e Msf. Le associazioni avevano denunciato prassi diffuse di controlli sommari, circoscritti alle sole malattie infettive, a dispetto delle disposizioni che imponevano l’esclusione di «disturbi psichiatrici, patologie acute o cronico degenerative» e situazioni di vulnerabilità soggettiva, in strutture la cui criticità per la salute psichica e fisica è stata più volte segnalata da organismi sanitari e perizie legali.
Visita entro 24 ore e stretta sulla riservatezza delle cartelle
Secondo quanto ricostruito da Domani oltre ad archiviare l’effetto vincolante del referto sanitario, la nuova direttiva di Piantedosi introduce altre modifiche operative. In primis la detenzione ante visita: nel comma 4 viene formalizzata la facoltà di trattenere la persona già prima dell’accertamento, purché la visita dell’azienda sanitaria od ospedaliera venga svolta entro 24 ore dall’ingresso nel centro. Inoltre il comma 5 prevede che la scheda compilata dal medico – redatta secondo un modello standard fornito dal ministero – venga consegnata «in busta chiusa» dal «personale di scorta al medico dell’ente gestore», mentre una valutazione di sintesi rimarrà «conservata dall’ufficio di polizia all’interno del centro che potrà trasmetterla all’autorità giudiziaria» richiedente. Le cartelle saranno blindatissime: la disposizione specifica che «la documentazione sanitaria è sottratta all’ostensibilità a terzi», ammettendo eccezioni tassative solo per l’autorità giudiziaria, l’avvocato difensore, le autorità sanitarie e l’organismo della Convenzione Onu contro la tortura. Un aspetto, questo, non da poco perché rischia di vanificare la possibilità per parlamentari, garanti dei diritti dei detenuti ed eurodeputati di esercitare a pieno il consueto potere ispettivo all’interno dei Cpr.

