Pedofilia, le linee guida della Cei: «Obbligo morale di denuncia» e «visite psichiatriche» per i futuri preti

L’assemblea generale dei vescovi italiani ha approvato il testo che delinea la procedura per denunciare i casi di violenza e abusi

Durante la sua ultima assemblea generale, la Conferenza Episcopale Italiana ha approvato «le linee guida per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili». Una delle grandi novità è l’obbligo morale di denuncia alle autorità civili.


Il documento «Come trattare segnalazioni di presunti abusi» sottolinea che «non può essere tollerato nessun clima di complice e omertoso silenzio in tema di abuso sessuale nei confronti di minori o persone vulnerabili».


Chiunque abbia notizia della presunta commissione in ambito ecclesiale di abusi sessuali nei confronti di minori o persone vulnerabili è chiamato a segnalare tempestivamente i fatti di sua conoscenza alla competente autorità ecclesiastica». La segnalazione non solo non esclude, ma neppure intende ostacolare «la presentazione di denuncia alla competente autorità dello Stato, che anzi viene incoraggiata».

La procedura canonica è indipendente e autonoma rispetto a quella civile e non intende «in alcun modo sostituirsi a essa». La segnalazione inoltre, che deve contenere «elementi circostanziati», secondo le linee guida non costituisce «una violazione del segreto d’ufficio né può dar luogo a pregiudizi, ritorsioni o discriminazioni». A chi effettua una segnalazione non può essere imposto alcun vincolo di silenzio riguardo al contenuto di essa.

Rapporti con le autorità civili

Nel rispetto della reciproca autonomia degli ordinamenti ecclesiastico e civile, nonché della normativa canonica, civile e concordataria, le linee guida vogliono fornire «una significativa collaborazione con l’autorità giudiziaria dello Stato» nell’accertamento del fatto.

Ogniqualvolta, si legge, l’autorità ecclesiastica «riceva una segnalazione di un presunto abuso sessuale commesso da un chierico, in ambito ecclesiale, nei confronti di un minore di età» deve informare l’autore della segnalazione e il genitore o il tutore legale della presunta vittima che quanto appreso potrà essere trasmesso, in forma di esposto, alla competente autorità giudiziaria dello Stato.

Non si procederà a presentare l’esposto nel caso di espressa opposizione, «debitamente documentata e ragionevolmente giustificata», da parte della vittima (se nel frattempo divenuta maggiorenne), dei suoi genitori o dei tutori legali, fatto salvo sempre il prioritario interesse del minorenne.

Ma anche quando non risulti in atto un procedimento penale da parte dello Stato, il vescovo o il Superiore competente dovranno ugualmente attivare la procedura canonica «senza ritardo» ove abbiano avuto notizia di possibili abusi, procedendo al giudizio di verosimiglianza e, se necessario, all’indagine e all’adozione degli opportuni provvedimenti cautelari.

Selezione, formazione e accompagnamento del clero

Particolare cura e attenzione deve essere riservata alla selezione dei candidati all’ordine sacro e alla vita consacrata. Ai futuri chierici e religiosi deve essere garantita «una sana formazione umana, psicologico-affettiva e spirituale».

I futuri chierici, come pure i candidati alla vita religiosa, devono essere resi consapevoli delle loro responsabilità, sia ai sensi del diritto canonico che del diritto civile.

Sarà richiesto inoltre ai candidati agli ordini sacri e alla vita consacrata di sottoporsi «a una valutazione specialistica effettuata da un esperto approvato dall’Ordinario, che possa ragionevolmente escludere che il candidato sia affetto da deviazioni sessuali ovvero da disturbi della personalità o da altri disturbi psichiatrici, che possano incidere sul controllo degli impulsi sessuali, favorendo la commissione di reati sessuali o l’assunzione di comportamenti sessuali inappropriati».

Sullo stesso tema: