La Cassazione dà ragione al Viminale (di Salvini): l’integrazione non basta per il permesso di soggiorno umanitario

La sentenza stabilisce anche la non retroattività del decreto. Salvini: «È la migliore risposta agli ultrà dei porti aperti e che vorrebbero cancellare i decreti sicurezza»

Sono due le decisioni prese oggi dalla Corte di Cassazione in merito al Decreto Sicurezza – voluto dall’ex ministro dell’Interno, Matteo Salvini – nelle parti in cui prevede l’abolizione della protezione umanitaria.


La prima ha confermato che il Decreto Sicurezza bis non è retroattivo e che quindi «non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell’entrata in vigore – il 5 ottobre 2018 – della nuova legge».


La seconda stabilisce invece che il solo dato di essersi socialmente ed economicamente inseriti nella società italiana non è sufficiente per dare ai migranti il permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Le Sezioni Unite della Cassazione danno quindi ragione al Viminale – allora guidato da Matteo Salvini quando il ricorso fu depositato – nel sostenere che i permessi non possono essere concessi sulla base del solo elemento dell’integrazione e che invece occorre comparare anche la «specifica compromissione» dei diritti umani nel paese di origine di chi richiede il permesso di soggiorno in Italia.

Le sentenze

Le sentenze depositate oggi fanno definitivamente chiarezza sul Decreto a seguito di alcune pronunce contrastanti tra loro proprio sulla questione della retroattività o meno delle nuove norme in materia di protezione internazionale. Per le domande precedenti l’entrata in vigore della nuova normativa, spiega la Corte, si applicano le previsioni dei ‘casi speciali’ – con permesso di soggiorno annuale – contenute nello stesso decreto Salvini.

Gli ermellini hanno chiarito che «il diritto alla protezione, espressione di quello costituzionale di asilo, sorge al momento dell’ingresso in Italia in condizioni di vulnerabilità per rischio di compromissione dei diritti umani fondamentali e la domanda volta ad ottenere il relativo permesso attrae il regime normativo applicabile».

Le domande pendenti all’epoca dell’entrata in vigore della legge, dunque, «saranno scrutinate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione», aggiungono i giudici, «ma in tale ipotesi – sottolineano – l’accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base delle norme esistenti prima dell’entrata in vigore del dl 113/2018, convertito nella legge 132/2018, comporterà il rilascio del permesso di soggiorno per ‘casi speciali’», previsto dall’articolo 1, comma 9, del decreto Salvini.

In particolare, la Corte ha annullato con rinvio al giudice di merito il caso di un bengalese che aveva avuto il permesso perché aveva trovato lavoro stabile a Firenze, e di due cittadini gambiani. Il primo dei due lo aveva ottenuto in base al fatto che studiava all’università di Trieste e aveva buoni rapporti sociali mentre in Gambia non aveva più nessuna relazione, e il secondo – anche lui cittadino gambiano – aveva avuto il permesso di soggiorno per una generica situazione di pericolo alla quale sarebbe stato esposto nel suo paese di origine.

Una decisione accolta con favore dall’ex capo del Viminale: «Sui permessi umanitari aveva ragione la Lega. L’ha stabilito la Corte di Cassazione. È la migliore risposta agli ultrà dei porti aperti e che vorrebbero cancellare i decreti sicurezza», dice Matteo Salvini.

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