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Pedofilia, il Papa abolisce il segreto pontificio: processi anche con avvocati e procuratori laici

17 Dicembre 2019 - 12:42 Redazione
Il Pontefice ha inoltre stabilito che il reato di pedopornografia sussiste fino a quando i soggetti ripresi nelle immagini hanno l'età di 18 anni, e non solo 14 com'era finora

Papa Francesco ha abolito il “segreto pontificio” sui casi di abusi sessuali commessi da chierici sui minori. È l’effetto del Rescriptum ex audientia pubblicato oggi con cui si promulga un’Istruzione «Sulla riservatezza delle cause».

Il Papa ha inoltre stabilito che il reato di pedopornografia sussiste fino a quando i soggetti ripresi nelle immagini hanno l’età di 18 anni, e non solo 14 com’era finora.

All’articolo 1 si prevede infatti che «non sono coperti dal segreto pontificio le denunce, i processi e le decisioni riguardanti i delitti” in materia di abusi su minori.

La nuova Istruzione prevede anche, all’articolo 2, che «l’esclusione del segreto pontificio sussiste anche quando tali delitti siano stati commessi in concorso con altri delitti».

L’articolo 3 specifica che «nelle cause di cui al punto 1, le informazioni sono trattate in modo da garantirne la sicurezza, l’integrità e la riservatezza, al fine di tutelare la buona fama, l’immagine e la sfera privata di tutte le persone coinvolte»: in sostanza, la soggezione di questi delitti al “segreto pontificio” viene fatta regredire al semplice “segreto d’ufficio” previsto a tutela della buona fama delle persone coinvolte.

In ogni caso, secondo l’articolo 4, «il segreto d’ufficio non osta all’adempimento degli obblighi stabiliti in ogni luogo dalle leggi statali, compresi gli eventuali obblighi di segnalazione, nonché all’esecuzione delle richieste esecutive delle autorità giudiziarie civili».

Il che comporterà una migliore collaborazione con le magistrature dei diversi Stati e anche un più agevole espletamento dell’ «obbligo di denuncia» da parte dei superiori nei casi di abusi, già previsto dalle altre normative introdotte da papa Francesco. «A chi effettua la segnalazione, alla persona che afferma di essere stata offesa e ai testimoni», prevede infine l’articolo 5, «non può essere imposto alcun vincolo di silenzio riguardo ai fatti di causa».

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