Serie A, Antitrust apre istruttoria contro 9 club: «Clausole vessatorie per l’acquisto di biglietti e abbonamenti»

Le condizioni non riconoscerebbero il diritto dei consumatori a ottenere il rimborso di parte dell’abbonamento o del singolo biglietto di accesso in caso di chiusura dello Stadio o di rinvio partita

Nove società di Serie A sono nella bufera dopo che l’antitrust ha avviato un procedimento istruttorio per «clausole vessatorie nei contratti di acquisto di abbonamenti e biglietti per le partite». Si tratta, in particolare, di clausole che non riconoscerebbero il diritto a ottenere il rimborso di tutto o parte dell’abbonamento o del singolo biglietto, in caso di chiusura dello stadio o di rinvio di partita, e di ottenere risarcimenti dalle società . Tra queste figurano anche Inter, Milan e Juventus. «L’attività istruttoria in corso fa seguito – si legge in una nota dell’Antitrust – al mancato accoglimento dell’invito rivolto dall’Autorità alle nove società lo scorso 8 maggio 2019, tramite una comunicazione di moral suasion con la quale era stato richiesto ai club di adottare iniziative dirette a rimuovere le evidenze appena richiamate».


A queste richieste hanno risposto positivamente solo le società Bologna Football Club 1909 S.p.A. e Parma Calcio 1913 S.r.l.. «Queste ultime – sottolinea l’Antitrust – hanno effettivamente modificato le loro condizioni generali di contratto, con la rimozione dei profili di possibile vessatorietà rilevati nelle rispettive lettere di moral suasion. Per queste due ultime società sono stati archiviate le rispettive procedure». L’Antitrust valuterà la vessatorietà di alcune clausole contenute nelle condizioni generali di contratto relative all’acquisto dell’abbonamento annuale e del biglietto per la singola partita.


Clausole che «non riconoscerebbero il diritto dei consumatori a ottenere il rimborso di quota parte dell’abbonamento o del singolo titolo di accesso in caso di chiusura dello Stadio o di parte dello stesso; non riconoscerebbero al consumatore il diritto ad ottenere il rimborso del titolo di accesso per la singola gara in caso di rinvio dell’evento, sia per fatti imputabili alla società, sia quando tale circostanza prescinda dalla responsabilità di quest’ultima; né infine riconoscerebbero al consumatore il diritto a conseguire il risarcimento del danno qualora tali eventi siano direttamente imputabili alla società».

L’Antitrust verificherà se queste clausole «escludendo o limitando la responsabilità delle società di calcio», e quindi introducendo «un significativo squilibrio a carico dei consumatori nelle prestazioni contrattuali» siano effettivamente clausole «vessatorie».

Leggi anche: