Green pass, il Garante per la privacy: «I titolari dei locali possono chiedere il documento d’identità»

Il Garante risponde a un quesito della Regione Piemonte ed elenca quali sono le figure autorizzate alla verifica dell’identità dei clienti. Una precisazione che smentisce le dichiarazioni di ieri della ministra Lamorgese

Dopo giorni di incertezze e caos, arriva una precisazione sul nodo della privacy relativo ai controlli ai possessori di Green pass, che potranno essere svolti dai titolari delle attività chiedendo il documento di identità ai clienti per escludere dai propri esercizi i furbetti di turno. Chiarimento che arriva dal Garante per la Privacy che però di fatto smentisce quanto affermato ieri 9 agosto dalla ministra Luciana Lamorgese in conferenza stampa: «I titolari non potranno richiedere la carta d’identità. La regola è che venga richiesta la presenza del Green pass senza il documento perché, è stato detto giustamente, non essendo pubblici ufficiali non va richiesto», aveva detto. Oggi il Garante ha dichiarato il contrario, affermando che «le figure autorizzate alla verifica dell’identità personale sono quelle indicate nell’articolo 13 del Dpcm del 17 giugno 2021 con le modalità in esso indicate, salvo ulteriori modifiche che dovessero sopravvenire».


E in serata si è espresso il Viminale: «La verifica dell’identità della persona in possesso della certificazione verde ha natura discrezionale ed è rivolta a garantire il legittimo possesso della certificazione medesima. Tale verifica si renderà comunque necessaria nei casi di abuso o elusione delle norme. Come ad esempio quando appaia manifesta l’incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione», si legge nella circolare del Viminale che chiarisce le modalità di verifica del Green pass, anche da parte degli esercenti.


Il Garante ha così risposto a un quesito rivolto all’Autorità dalla Regione Piemonte sull’attività di verifica e di identificazione da parte degli esercenti di ristoranti e bar. Tra i soggetti elencati dal Dpcm ci sono anche «i titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi» che possono richiedere agli intestatari della certificazione verde di esibire un documento d’identità. «Il Garante per la protezione dei dati personali – si legge nella nota – si è riunito in seduta straordinaria per esaminare il tema della protezione dati connesso alle recenti disposizioni in materia di Green pass e certificazioni verdi riguardanti lo svolgimento dell’attività scolastica e per rispondere ad un quesito rivolto all’Autorità dalla Regione Piemonte sull’attività di verifica e di identificazione da parte degli esercenti di ristoranti e bar».

Nella nota inviata alla Regione, l’Autorità sottolinea che la «disciplina procedurale (oggi riconducibile al Dpcm del 17 giugno 2021) comprende – oltre la regolamentazione degli specifici canali digitali funzionali alla lettura della certificazione verde – anche gli obblighi di verifica dell’identità del titolare della stessa, con le modalità e alle condizioni di cui all’art. 13, c.4, del citato Dpcm». L’articolo precisa che «l’intestatario della certificazione verde all’atto della verifica dimostra, a richiesta dei verificatori, la propria identità personale mediante l’esibizione di un documento di identità». Il Garante evidenzia, dunque, che «è consentito il trattamento dei dati personali consistente nella verifica, da parte dei soggetti di cui all’art. 13, c.2, dell’identità dell’intestatario della certificazione verde, mediante richiesta di esibizione di un documento di identità».

Tra i soggetti elencati dal citato articolo ci sono: i pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni; il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo; i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi; il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività; i vettori aerei, marittimi e terrestri; i gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie. Tra le garanzie previste da tale decreto – ricorda il Garante – «è compresa anche l’esclusione della raccolta, da parte dei soggetti verificatori, dei dati dell’intestatario della certificazione, in qualunque forma».

I ristoratori: «Non possiamo sostituirci a un pubblico ufficiale»

Intanto i ristoratori storcono il naso. «Ci auguriamo che la nostra ‘richiesta’ del documento di identità, come si legge nel decreto di giugno, avvenga soltanto laddove si ravvisi una palese contraffazione del certificato. E in quel caso, se il cliente si rifiuta di esibire il documento, chiameremmo le forze dell’ordine. Non possiamo sostituirci a un pubblico ufficiale»: è la replica del direttore generale della Federazione Italiana Pubblici Esercizi (Fipe) di Confcommercio, Roberto Calugi. Nel caso in cui dovessero esserci sanzioni anche per i gestori, Calugi chiarisce: «Valuteremmo dei ricorsi, ma sarà il nostro Consiglio direttivo a decidere».

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