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La circolare del Viminale sul Green pass: chi e quando potrà controllare i documenti d’identità – Il video

11 Agosto 2021 - 10:20 Giada Giorgi
Il chiarimento arriva dal capo di gabinetto della ministra dell'Interno Luciana Lamorgese: gli esercenti dovranno controllare i documenti ma a delle condizioni

Dopo il corto circuito delle ultime 48 ore sull’utilizzo e i controlli del Green pass, arriva dal Viminale una circolare del Viminale firmata dal capo di gabinetto della ministra Luciana Lamorgese, il prefetto Bruno Frattasi, che prova a spiegare una volta per tutte il sistema di controllo che spetta a esercenti e gestori di bar, ristoranti, ma anche cinema, palestre, piscine. Il nodo fondamentale da sciogliere era quello della verifica dei documenti: chi può controllare che la persona all’entrata di locali, aree sportive, fiere, teatri, centri termali, corrisponda effettivamente al nome e al cognome presente sul pass sanitario?

Cosa dice la nuova circolare

Il nuovo documento diffuso dal Viminale individua due fasi: «La prima consiste nella verifica del possesso della Certificazione verde da parte di chi intende accedere alle attività». Di questo si potrà e dovrà occupare il gestore dell’attività in questione o il personale da lui adibito al controllo: strumento fondamentale sarà l’app Verifica C19 di cui Open ha spiegato meccanismi e funzionamento. Dopo l’accertamento tramite applicazione della validità del pass sanitario, con relativa comparsa sulla schermata di nome, cognome, e data di nascita del soggetto a cui è riferito, scatta la seconda fase. La circolare continua: «Si dovrà dimostrare la propria identità mediante un documento che ha come scopo quello di contrastare i casi di abuso o di elusione». Qui la responsabilità primaria riconosciuta dal Viminale pesa sulle figure dei pubblici ufficiali: «Trattandosi di un’attività che consiste nella richiesta di esibizione di un documento d’identità, la disposizione opportunamente indica tra i soggetti investiti di tale verifica in primo luogo i pubblici ufficiali, notoriamente muniti del potere di identificazione delle persone per fini di controllo stabiliti a vario titolo dalla legge». Un’attività che il capo di gabinetto chiarisce essere non sistematica, «ma a richiesta dei verificatori», che quindi potranno richiedere a campione i singoli documenti di identità all’ingresso delle varie attività. E gli esercenti? Per il Viminale anche loro saranno autorizzati a controllare i documenti. Nessun obbligo, ma la possibilità di decidere se procedere al controllo in caso di «palese violazione».

I casi di «palese violazione»

Nella spiegazione fornita dal Viminale appare evidente la natura discrezionale del controllo sulle identità da parte dei proprietari. «La verifica si renderà necessaria nei casi di abuso o elusione delle norme, come, ad esempio, quando appaia manifesta l’incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione». In buona sostanza starà all’occhio attento dell’esercente confrontare, per esempio, l’anno di nascita indicata dal pass sanitario fornito, e l’età che il cliente stesso sembra dimostrare di presenza. Va da sé che il documento d’identità di un giovane che presenti un Green pass con data di nascita di un 60enne deve e può essere verificato dal gestore.

Le sanzioni per il controllore

Se i dati riportati sulla carta d’identità non coincidono con il soggetto descritto sulla Certificazione verde, la persona potrà essere denunciata per falso. In questo caso la circolare non prevede alcuna conseguenza per l’esercente, che al contrario del cliente, avrà fatto il suo dovere di controllo e verifica dei dati. «Le sanzioni di cui all’art.13 del citato decreto-legge n.52/2021 risulterà applicabile nei confronti del suo avventore, laddove non siano riscontrabili palesi responsabilità anche a carico dell’esercente», scrive poi il Viminale. Tornando quindi alle «evidenti incongruenze» anagrafiche, e non, di cui si parlava prima, nel caso in cui l’esercente noti la possibilità di raggiro e decida di non effettuare il controllo, gli sarà riconosciuta una parte di responsabilità. A seguito di un controllo di un pubblico ufficiale che attesti l’irregolarità, le sanzioni previste per una cifra fino a mille euro o la chiusura del locale per 5 giorni (in caso di irregolarità ripetuta 3 volte), potranno riguardare anche il proprietario dell’attività.

Il dietrofront del Viminale

Le 48 ore che hanno preceduto la circolare del capo di gabinetto del ministro Lamorgese hanno provocato non poca confusione rispetto alle norme, già diffuse da parte del governo, sul tema Green pass. L’intesa sul nuovo documento, arrivata dopo un confronto incrociato tra il ministero dell’Interno, quello della Salute e Palazzo Chigi, è risultata necessaria dopo le dichiarazioni della stessa ministra dell’Interno Lamorgese in conferenza stampa in cui ha spiegato che «i titolari non potranno richiedere la carta d’identità» all’atto di verifica del Green pass. Un chiarimento del tutto contraddittorio su quanto deciso e diffuso dal governo Draghi nel Dpcm del 17 giugno scorso e nelle indicazioni ufficiali sull’utilizzo di Carta verde. Al primo apparente dietrofront del governo, annunciato da Lamorgese, ne è seguito però un altro dello stesso Viminale: la nuova circolare smentisce la stessa ministra dell’Interno e restituisce a gestori ed esercenti l’autorizzazione al controllo dei documenti d’identità.

Il Garante per la privacy a supporto della circolare

A pronunciarsi sul complicato nodo dei dati sensibili nel controllo del pass sanitario, anche il Garante per la Privacy. L’autorità amministrativa presieduta da Pasquale Stanzione, ha smentito quanto affermato dalla Lamorgese: «Le figure autorizzate alla verifica dell’identità personale sono quelle indicate nell’articolo 13 del Dpcm del 17 giugno 2021 con le modalità in esso indicate, salvo ulteriori modifiche che dovessero sopravvenire». La nota del Garante inviata sotto richiesta della Regione Piemonte, legittima inoltre, proprio come la circolare del Viminale, la fase di controllo dei documenti stessi, dopo quella di verifica della validità della Certificazione: «La disciplina procedurale comprende – oltre la regolamentazione degli specifici canali digitali funzionali alla lettura della certificazione verde – anche gli obblighi di verifica dell’identità del titolare della stessa, con le modalità e alle condizioni di cui all’art. 13, c.4, del citato Dpcm». Il trattamento dei dati personali per il controllo della regolarità di Carta verde è quindi pienamente confermato anche dall’Autorità volta a tutelare i diritti fondamentali e il rispetto della dignità nel trattamento dei dati personali. «Dunque è consentito il trattamento dei dati personali» continua la nota, «consistente nella verifica, da parte dei soggetti di cui all’art. 13, c.2, dell’identità dell’intestatario della certificazione verde, mediante richiesta di esibizione di un documento di identità».

Come ottenere il Green pass sul telefono

Secondo i dati aggiornati del Ministero della Salute, al momento, in Italia sono stati scaricati più di 70 milioni di Green pass, con il download di 20milioni in soli 3 giorni subito dopo la diffusione del nuovo decreto sull’obbligo per scuola e trasporti. La fonte principale a cui attingere per ottenere la Certificazione verde è il sito del governo, nella parte dedicata alla richiesta di modulo. Per loggarsi al portale esistono tre modalità: lo Spid (Sistema Pubblico di identità Digitale), da utilizzare per esempio anche mediante l’App Poste ID su telefono o tablet per avere a portata di mano tutti i servizi della Pubblica amministrazione, Carta d’identità elettronica, o i dati della propria tessera sanitaria. Strade alternative al portale, e ancora più immediate, sono quelle che permettono di avere il pass direttamente sul proprio smartphone: in questo caso le soluzioni sono due: app Immuni e app Io. Nel caso di Immuni basta scaricare l’applicazione sul telefono, entrare nell’apposita sezione «EU digital COVID certificate» visibile nella schermata iniziale e inserire i dati richiesti: il codice cosiddetto Authcode ricevuto via sms dopo la vaccinazione, le ultime 8 cifre della tessera sanitaria e la data di scadenza della stessa. Il Green Pass verrà dunque salvato su Immuni. con la possibilità di salvarlo nella galleria di foto del proprio dispositivo e mostrarlo in ogni momento. Anche senza la presenza di rete Internet. Per l’app IO, il procedimento sarà ancora più immediato: sarà l’app a segnalare con una notifica la disponibilità del Green pass. A quel punto basterà solo aprirlo lasciando all’applicazione pochi secondi per scaricarlo. Si potrà salvare la copia del pass sanitario nella galleria di foto del proprio dispositivo e mostrarlo in ogni momento.

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