Come funziona l’assicurazione obbligatoria per i monopattini elettrici

Al via anche la possibilità di sospensione volontaria dell’Rc Auto

La Rc Auto diventa obbligatoria anche per i monopattini. Il consiglio dei ministri ha approvato in via preliminare, su proposta del ministero delle Imprese e del made in Italy, lo schema di decreto legislativo che recepisce una direttiva europea in materia di Rc Auto. Il provvedimento, apporta una serie di modifiche al Codice della Strada e al Codice delle assicurazioni private sulla base di una nuova definizione di veicolo, definendo i casi in cui sussiste l’obbligo di copertura assicurativa. Al fine di garantire una maggiore trasparenza, in questo provvedimento viene rafforzato lo strumento del cosiddetto ‘preventivatore’, che consente ai consumatori di confrontare gratuitamente i prezzi, le tariffe e le condizioni contrattuali delle imprese di assicurazione ed è consultabile sui siti internet dell’IVASS e del Ministero delle imprese e del made in Italy.


L’obbligo di copertura

Per quanto riguarda l’obbligo di copertura assicurativa questo viene esteso ai veicoli a prescindere:


  • dal terreno su cui vengono utilizzati;
  • dal fatto che siano fermi o in movimento;
  • dalla loro circolazione in zone il cui l’accesso è soggetto a restrizioni (per esempio mezzi che negli aeroporti trasportano i passeggeri dal gate all’aereo).

Inoltre, viene previsto un obbligo specifico per i veicoli elettrici leggeri, tra cui i monopattini. Nel provvedimento sono inserite anche alcune deroghe. In particolare, sono esclusi:

  • l’obbligo di copertura assicurativa per i veicoli non idonei all’uso come mezzo di trasporto;
  • per i veicoli ritirati dalla circolazione (destinati alla rottamazione o su cui vige fermo amministrativo, confisca o sequestro);
  • per i veicoli che vengono volontariamente sospesi dalla circolazione (ad es. per utilizzo stagionale).

La sospensione volontaria

La novità è rappresentata dalla sospensione volontaria dell’assicurazione da parte dell’assicurato. In tal modo si codifica una possibilità che finora era rimessa alla libera scelta dell’impresa assicuratrice. Il termine di sospensione può essere prorogato più volte e non può avere una durata superiore a nove mesi, rispetto all’annualità.

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