La Cassazione cambia rotta: riconosciuti legittimi gli accordi prematrimoniali in caso di separazione


Un tempo il matrimonio era un vincolo indissolubile, intoccabile da accordi privati che potessero intaccarne l’idea tradizionale. Ma la Corte di Cassazione ha compiuto un passo verso un cambiamento radicale. Con l’ordinanza n. 20415 la Suprema Corte ha sancito la legittimità dei cosiddetti patti prematrimoniali e coniugali, ovvero accordi stipulati tra marito e moglie per regolare i rapporti patrimoniali in caso di separazione o divorzio. Il caso che ha fatto da apripista riguarda una coppia del Mantovano per la quale è stata stabilita la validità del patto pre nozze che sanciva la restituzione di una somma di denaro alla moglie da parte del marito in caso di separazione.
Il caso apripista: la coppia di Mantova
Nel 2022 due coniugi della provincia di Mantova avevano firmato una scrittura privata che prevedeva il rimborso da parte del marito alla moglie di 146.400 euro. Tale somma includeva 61.400 euro per il mutuo chiesto per ristrutturare una casa intestata al marito e 85.000 euro per l’acquisto di mobili, veicoli e altre spese, finanziate con il patrimonio della moglie. La donna aveva inoltre rinunciato ad alcuni beni, come l’arredamento e un’imbarcazione. Dopo la separazione avvenuta nel 2019 lei aveva appunto chiesto al Tribunale di Mantova di far rispettare questo accordo. Lui invece ne aveva contestato la validità, appellandosi all’articolo 160 del Codice civile, che vieta di modificare con accordi privati i rapporti patrimoniali coniugali.
La Cassazione ha dato ragione alla moglie
La Cassazione, con una sentenza pubblicata il 21 luglio 2025, ha respinto le obiezioni del marito, ribaltando un’antica concezione giuridica. «Questa Corte ha riconosciuto piena validità all’accordo tra i coniugi che vogliano regolamentare i loro rapporti patrimoniali in caso di fallimento del matrimonio», si legge nel dispositivo. Si tratta di una vera e propria rivoluzione che supera la visione paternalistica e «di ordine pubblico» che, per anni, aveva impedito qualsiasi negoziazione prematura o durante il matrimonio riguardo alla sua possibile fine.
«L’accordo prematrimoniale non è la causa della separazione»
La Cassazione ha infatti sottolineato come la separazione non sia la causa dell’accordo, bensì una condizione sospensiva che ne determina l’efficacia: finché il matrimonio resta in piedi, l’accordo non produce effetti, ma quando la coppia decide di separarsi o divorziare, l’obbligazione di restituzione diventa concreta. Questo nuovo orientamento si basa sull’articolo 1322 del Codice civile, che consente la libertà contrattuale e la stipula di contratti atipici, purché perseguano interessi meritevoli di tutela. Va detto che, pur trattandosi di un’importante svolta, la Cassazione mantiene alcune riserve: non sono ammissibili patti che modifichino i doveri inderogabili della famiglia, come il diritto all’assegno di separazione o gli obblighi di assistenza morale e materiale. Inoltre, qualsiasi accordo riguardante figli minori sarà sottoposto a un attento esame per garantire il miglior interesse dei bambini.