La Cassazione: se i ladri entrano in casa con i ponteggi sono responsabili la ditta e il condominio

Se i ladri approfittano dei lavori di ristrutturazione in un condominio per rubare nelle casa i danni devono pagarli la ditta che ha messo i ponteggi e il condominio. Lo ha deciso la Corte di Cassazione, segnalando che la responsabilità parte dalla posa in opera di misure anti-intrusione non adeguate. E poi il condominio, che avrebbe dovuto vigilare. La storia che racconta oggi Il Messaggero parte dalla proprietaria di un appartamento posto al quinto piano di uno stabile a Salerno. I ladri erano entrati in casa tra le 19 e le 19,45, usando i ponteggi come scala. Erano riusciti a raggiungere la veranda e ad introdursi all’interno dopo avere forzato la porta.
Il condominio, i ponteggi, i furti, i danni
La vittima aveva accusato l’impresa. Che aveva messo un cancello al piano terra e reti elettrosaldate a ogni lato del ponteggio. Senza riuscire a garantire la sicurezza. Perché l’impalcatura era vicina a un finestrone del vano scale condominiale, che consentiva l’accesso diretto al ponteggio in corrispondenza del piano dell’appartamento derubato. Il tribunale in primo grado ha condannato l’impresa a pagare 21 mila euro di danni. In appello la decisione è stata ribaltata. Perché secondo i giudici il ponteggio era stato una «mera occasione agevolatrice del passaggio furtivo nell’appartamento».
La Cassazione
Secondo la Cassazione invece visto che il ponteggio era stato usato dai ladri proprio per accedere all’appartamento, non si può parlare solo di «occasione», ma di vera e propria causa. L’impalcatura «non era stata prevista nel contratto di appalto, né attuata in fase esecutiva, alcuna misura di sicurezza a protezione dell’inviolabilità delle proprietà individuali». Mentre il ponteggio «era privo di dispositivi di illuminazione e allarme». Secondo la sentenza dell’appello invece il ponteggio era «illuminato dalla luce del cortile, aveva una gabbia scale per l’accesso chiusa al piano terra da un cancello con un lucchetto, al lato di ogni piano aveva delle reti elettrosaldate, e due mantovane con la funzione di impedire l’accesso a terzi». Tutti elementi che in secondo grado erano stati ritenuti «sufficienti ad impedire l’uso anomalo del ponteggio».
Il finestrone
E invece la Cassazione è stata di parere diverso: «Una volta assunto che i ladri, sia pure attraverso il finestrone del vano scala, fecero accesso al ponteggio corrispondente al quinto piano dell’edificio e, di lì, dapprima al balcone e poi – dopo aver forzato la porta della veranda – all’appartamento, risulterebbe evidente la rilevanza causale dell’uso del ponteggio rispetto al furto perpetrato». La struttura, quindi, non è stata una «semplice occasione agevolatrice del passaggio furtivo», ma una vera e propria causa: i magistrati sottolineano che «proprio l’utilizzazione delle impalcature ha consentito il successivo accesso all’appartamento».
Il condominio
Infine, il ruolo del condominio: «È configurabile la responsabilità del condominio atteso l’obbligo di vigilanza e custodia gravante sul soggetto che ha disposto il mantenimento della struttura».
