Come funzionava il fermo di polizia degli anni ’70

Non è la prima volta che in Italia una legge istituisce un fermo di polizia, o fermo preventivo come viene detto quello che finirà nel nuovo pacchetto sicurezza del governo Meloni. Un testo, quello che vede la luce nel consiglio dei ministri di oggi 5 febbraio, limato e corretto più volte dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che la stagione in cui fu applicato il fermo di polizia la ricorda bene, come ricorda le polemiche che costrinsero l’allora ministro dell’Interno, Virginio Rognoni, a non rinnovare quella norma. E infatti, proprio il tema dei limiti al trattenimento in questura, su cui ha almeno in parte ceduto, accettando che ci sia e che duri fino a 12 ore, è quello su cui Mattarella più ha insistito, come è filtrato in più occasioni dal Colle nei giorni scorsi.
Come funzionava il fermo di polizia

La legge n.15 del 6 febbraio 1980 (pubblicata nella gazzetta ufficiale del 7 febbraio 1980) era la conversione del cosiddetto decreto Cossiga, il 625 del 15 dicembre 1979, che prendeva il nome da quello dell’allora presidente del Consiglio, Francesco Cossiga. Siamo nel pieno degli anni di piombo, Aldo Moro è stato ucciso il 9 maggio 1978 e da allora gli arresti per tentare di arrivare al cuore delle Brigate rosse si susseguono. La “retata” in ambito di inchieste politiche più nota è quella del 7 aprile 1979 che ipotizzava un unica organizzazione al vertice del terrorismo rosso, con Toni Negri tra i suoi esponenti principali. Si susseguono però anche gli omicidi e gli attentati, tra i quali l’omicidio del giudice Emilio Alessandrini e lo scontro armato tra forze dell’ordine e Br in piazza Nicosia, nel cuore di Roma.
Legge Reale e decreto Cossiga
Ed è in questo clima che, in rafforzamento della prima legge “speciale”, del 1975, la legge Reale – che aveva introdotto un primo fermo di indiziato di delitto ma anche la perquisizione per sospetto di armi o droga, ancora in vigore – nel 1979 il governo Cossiga vara un nuovo pacchetto di norme con molte novità significative, tra le quali l’introduzione del reato associativo con finalità eversive. In quel pacchetto di norme c’è anche il fermo preventivo di polizia per individui che “stanno per commettere un reato”.
Ti potrebbe interessare
- Chiara Saraceno: «Con i nuovi reati si criminalizza il dissenso»
- Decreto sicurezza, Meloni spinge per accelerare. I paletti di Piantedosi: fermo preventivo per massimo 12 ore, no alla cauzione
- Vertice sulla sicurezza a Palazzo Chigi, il governo al lavoro su un nuovo decreto. L’appello di Meloni alle opposizioni: «Collaboriamo»
Il fermo di polizia del 1979

Il decreto sicurezza, diremmo oggi, dell’epoca, spiegava quando e come potesse essere applicato il fermo di polizia: “Quando, nel corso di operazioni di polizia volte alla prevenzione di delitti, se ne appalesi l’assoluta necessità ed urgenza, gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza possono procedere al fermo di persone nei cui confronti, per il loro atteggiamento ed in relazione alle circostanze di tempo e di luogo, si imponga la verifica della sussistenza di comportamenti ed atti che, pur non integrando gli estremi del delitto tentato, possano essere tuttavia rivolti alla commissione dei delitti indicati nell’articolo 165-ter del codice di procedura penale o previsti negli articoli 305 e 416 del codice penale”, il riferimento era quindi ai reati di cospirazione politica o associazione per delinquere.
La perquisizione
Il fermato, diceva ancora la legge, poteva essere sottoposto a “perquisizione personale” e gli agenti potevano “assumere sommarie informazioni dal medesimo, osservate le disposizioni di cui all’art. 225-bis, secondo comma, del codice di procedura penale”. Il trattenimento poteva durare al massimo quarantotto ore (in una prima versione era fino a 96 ore), se gli indizi erano poi “infondati” il fermato veniva liberato, se confermati andava in carcere “a disposizione del procuratore della Repubblica”.
La norma proseguiva specificando: “In ogni caso gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza devono dare immediata comunicazione del fermo e della perquisizione al procuratore della Repubblica” e ne seguiva un vero e proprio procedimento di convalida del fermo che veniva, altrimenti, annullato. Interessante notare che la norma prevedeva che ogni due mesi il ministro dell’Interno dovesse riferire al parlamento sull’andamento dell’applicazione di questi fermi.
La decisione di Virginio Rognoni
La norma che permetteva i fermi preventivi, su presupposti molto generici e significativamente diversi da quelli di cui si discute ora, fu molto contestata anche perché i fermi arbitrari erano all’ordine del giorno e già si cominciava a parlare di violenze sui fermati (anche se i casi più documentati emergeranno negli anni successivi). Fatto sta che, dopo un primo rinnovo, la validità transitoria del provvedimento fu fatta decadere dall’allora ministro dell’Interno, Virginio Rognoni, il 31 dicembre 1981, nonostante il sequestro del generale Nato James Lee Dozier fosse appena avvenuto (e dovesse concludersi nel gennaio del 1982).
Ed è singolare ricordare che, interrogato su quelle vicende, ma anche su una ipotesi circolata già quindici anni fa di istituire i fermi preventivi, Virginio Rognoni disse alla Stampa, era il 2010, che il fermo preventivo “non servì a niente. e infatti a un certo punto lo levammo”: “Si sbaglia nel non distinguere tra la punizione per reati già commessi e il processo alle intenzioni“. E quando il giornalista gli chiedeva cosa pensasse dell’ipotesi di Daspo urbano avanzato nel 2010, Rognoni commentava: “Sono contrario anche a quelli. Mi sembrano provvedimenti illiberali anche quelli. I cortei sono libere manifestazioni di pensiero non si può impedire a nessuno di parteciparvi”. Anche se poi si va a spaccare vetrine e tirare pietre ai poliziotti, gli aveva chiesto il cronista: “Se lo si fa lo si arresta e lo si mette in carcere ma non si può intervenire prima sulla base di una supposizione”.
