Mezza riforma della giustizia è un’incognita, perché affidata alla legge ordinaria che non c’è ancora. Ecco i punti decisivi che la legge costituzionale non ha scritto

Una parte consistente della riforma della giustizia sottoposta al referendum del prossimo 22 e 23 marzo non è scritta nella Costituzione, ma affidata ai decreti attuativi e alla legge ordinaria che nessuno oggi può ancora conoscere. Non è noto prima di tutto il numero dei magistrati che comporranno il Csm requirente (quello dei pm) né quello dei magistrati che comporranno il Csm giudicante (quello dei gjudici). Sarà la legge ordinaria a stabilirlo. Non è noto come potranno essere composti i collegi di primo grado e di appello dell’Alta Corte cui sono affidati i giudizi disciplinari dei magistrati. Non è noto nemmeno se e come verrà disciplinato un eventuale terzo grado di giudizio per quei provvedimenti disciplinari davanti alla Corte di Cassazione. Anche questo aspetto verrà disciplinato dalla legge ordinaria successiva al referendum. I cittadini prima di votare dunque non potranno conoscere aspetti rilevanti della riforma. Eccoli in dettaglio.
In ogni Csm due membri di diritto invece che tre, così salta la proporzione un terzo di laici e un terzo di togati
Oggi il Consiglio superiore della magistratura è composto di 33 membri, 3 di diritto e 30 eletti. Undici membri (1/3) sono laici, mentre 22 (i 2/3) sono togati. Questa divisione fra laici e togati esiste anche fra i membri di diritto: il presidente della Repubblica (laico), il primo presidente della Corte di Cassazione (togato) e il procuratore generale della Cassazione (togato). Con la riforma i Csm diventano due e i membri di diritto di ciascun Csm sono solo due. In quello dei giudici (giudicante) è previsto il presidente della Repubblica e il primo presidente della Corte di Cassazione. Nel Csm dei pubblici ministeri (requirente) sono membri di diritto il presidente della Repubblica e il procuratore generale della Cassazione. Il rapporto è quindi 1:1 e non più un terzo di laici e due terzi di togati. Gli altri componenti dei due Csm secondo la riforma saranno un terzo laici e due terzi togati. Il loro numero però non è stabilito dalla Costituzione, e dovrà essere deciso dalla legge ordinaria di applicazione. In nessuno dei due Csm in ogni caso la proporzione fra laici e togati sarà quella attuale di un terzo e due terzi. Sarà più sbilanciata verso i laici. Quanto sbilanciata dipenderà da quel numero totale: con più componenti l’effetto sarà piccolo, con pochi componenti l’effetto darà più grande.

La riforma non indica le caratteristiche dei magistrati estratti a sorte per i due Csm
Oggi tutti i componenti del Csm salvo i tre di diritto vengono eletti: i laici dal parlamento, i togati dalla magistratura. Nei due nuovi Csm saranno invece tirati a sorte. I laici all’interno di una lista votata dal Parlamento entro sei mesi dal suo insediamento e composta da professori universitari in materie giuridiche e da avvocati con almeno 15 anni di esercizio della professione. È la legge ordinaria che successivamente deve stabilire quanti nomi saranno contenuti in quella lista votata dal Parlamento da cui poi saranno tirati a sorte i componenti laici dei due Csm. Sempre la successiva legge ordinaria stabilirà le modalità con cui si estrarranno a sorte quei nomi. Anche i magistrati verranno tirati a sorte, ma la riforma non stabilisce né per il Csm dei giudici né per quello dei pubblici ministeri le caratteristiche dei sorteggiabili. Il testo della riforma sembrerebbe riguardare tutti i pubblici ministeri e tutti i giudici in servizio oggi, anche quelli che hanno appena passato il concorso. Con la legge Cartabia oggi in vigore però tutti i magistrati per ricoprire l’incarico di membro del Csm devono avere superato la terza valutazione di professionalità, con almeno 12 anni quindi di anzianità di servizio. Nei decreti attuativi della riforma secondo fonti governative questa condizione verrà replicata.
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Con legge ordinaria verranno stabiliti i collegi di primo e secondo grado dell’Alta Corte
Alla legge ordinaria successiva vengono affidati anche i regolamenti sul funzionamento della Alta Corte disciplinare prevista dalla riforma come entità autonoma rispetto alla attuale sezione disciplinare del Csm. Il testo della legge costituzionale che i cittadini sono chiamati ad approvare o bocciare con il referendum stabilisce che l’Alta Corte sia composta da 15 membri (che la legge chiama giudici), 12 estratti a sorte e 3 invece nominati. Sei membri sono laici e nove togati, con la proporzione quindi di due quinti di laici e tre quinti di togati. Tre membri laici vengono nominati dal presidente della Repubblica e gli altri tre vengono invece estratti a sorte da una lista precedentemente votata dal Parlamento entro sei mesi dal suo insediamento. Tutti e sei i laici devono essere professori ordinari universitari di materie giuridiche o avvocati con 20 anni di esercizio della professione. La lista votata dal Parlamento, richiedendo 20 anni di anzianità, deve quindi essere diversa da quella compilata per estrarre a sorte i membri laici dei due Csm per cui bastano invece 15 anni di anzianità. I nove membri togati vengono estratti a sorte da due elenchi. Sei da un elenco di giudici con 20 anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità (quindi in Corte di Cassazione). E tre da un elenco di pubblici ministeri con le stesse identiche caratteristiche (20 anni di anzianità e appartenenza attuale o passata alla Corte di Cassazione). Sono dunque quattro le fonti di nomina dei 15 membri dell’Alta Corte con il rapporto di 6-3-3-3.

L’ipotesi di due collegi da 10 e da 5 membri per i giudizi disciplinari sui magistrati
Il nuovo articolo 105 della Costituzione che contiene le norme sull’Alta Corte stabilisce che i membri restino in carica 4 anni e dopo non possano più essere nominati. E stabilisce anche che i procedimenti disciplinari debbano avere un primo grado e un giudizio di appello davanti a questo organismo. È scritto anche che nella formazione del collegio di appello nessun componente scelto possa avere fatto parte del collegio di primo grado, giudicando quindi due volte sullo stesso procedimento disciplinare. Sarà la legge ordinaria a stabilire però come vengono formati fra i 15 componenti il collegio di primo grado e quello di appello per i provvedimenti disciplinari, e proprio questa è una delle incognite maggiori della riforma. Se si volessero sia le proporzioni fra laici e togati (2/5 e 3/5) dell’Alta Corte che le quattro fonti di nomina i collegi dovrebbero essere composti o di 10 o di 5 membri (due, uno da 10 e uno da 5 oppure tre da cinque). Nel collegio da 10 quattro membri sarebbero laici (due dall’elenco del presidente Repubblica e due da quello del Parlamento) e sei membri togati (4 giudici e 2 pubblici ministeri). In un collegio da 5 invece due dovrebbero essere laici (uno a testa a presidente della Repubblica e Parlamento) e 3 togati (due giudici e un pubblico ministero).

Il terzo grado di giudizio ancora oscuro che potrebbe allungare i procedimenti contro giudici e pm
Non c’è alcuna certezza però sulla composizione dei collegi di primo e secondo grado dell’Alta Corte, anzi. Nel testo della legge Costituzionale è scritto infatti che la legge ordinaria «assicura che i magistrati giudicanti o requirenti siano rappresentati nel collegio», quindi potrebbero essere anche tutti giudici o in diversa proporzione fra pubblici ministeri e giudici. A dire il vero non c’è alcuna indicazione nel testo della riforma sulle proporzioni fra laici e togati nella composizione dei due collegi. Dipende da come verrà scritta la legge applicativa e sulla carta i membri laici potrebbero avere nei giudizi disciplinari un peso superiore a quello attuale. Oggi, infatti, la sezione disciplinare del Csm è composta da sei membri: quattro togati e due laici, fra cui il vicepresidente del Csm. Se i due laici propongono un’azione disciplinare, per farla passare hanno bisogno del voto di almeno due togati (in caso di parità 3-3 si applica il principio del favor rei archiviando il procedimento). In un collegio di 5 componenti (due laici e tre togati) si avrebbe la maggioranza favorevole all’azione disciplinare con un solo togato che voti con i laici. Basta poco dunque per spostare pro o contro i magistrati l’ago della bilancia, ma oggi gli elettori dovranno dire sì o no alla riforma senza conoscere questo aspetto tutt’altro che secondario. Non solo: la legge ordinaria dovrà stabilire anche le condizioni per arrivare al terzo grado di giudizio in Cassazione. Questo particolare sarà indicativo anche della lunghezza dei procedimenti disciplinari, che con tre gradi di giudizio potrebbero trascinarsi assai più di quanto non avvenga oggi, vanificando la filosofia stessa della riforma.
