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Cassazione: se il marito è violento, il tradimento della moglie non conta per l’addebito della separazione

22 Aprile 2026 - 13:22 Francesca Milano
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La Suprema Corte respinge il ricorso di un uomo: le percosse e le umiliazioni rendono la crisi irreversibile prima della relazione extraconiugale della moglie con un carabiniere

Tradire il coniuge non basta per vedersi attribuire la colpa della fine del matrimonio, se dall’altra parte ci sono violenze e comportamenti vessatori. È questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 10281 del 20 aprile 2026 che ha respinto il ricorso di un uomo che chiedeva l’addebito della separazione alla moglie per una relazione extraconiugale.

Il caso

Il caso arrivato in Cassazione riguarda una coppia, con un figlio minore, che si era separata. In primo grado il Tribunale di Foggia aveva respinto le richieste di addebito reciproche e aveva disposto l’affido condiviso del figlio. La decisione era stata però ribaltata in appello: la Corte di Bari aveva infatti attribuito la responsabilità della rottura al marito, alla luce di una serie di comportamenti violenti e vessatori emersi anche in sede penale, tra cui maltrattamenti nei confronti della moglie e del figlio, già oggetto di procedimento e poi di rinvio a giudizio. Prima della fine del matrimonio, proprio a causa delle violenze subite, la donna si era rivolta ai carabinieri per denunciare il marito, e aveva poi iniziato una relazione extraconiugale con un carabiniere. Questa circostanza ha portato il marito a fare ricorso contro l’addebito della separazione.

La decisione della Cassazione

La Cassazione ha respinto la richiesta dell’uomo ribadendo un orientamento consolidato: l’infedeltà può essere causa di addebito solo se è la ragione della rottura del matrimonio. Quando invece – come in questo caso – interviene in un rapporto già compromesso, perde rilevanza giuridica. Nel caso specifico, i giudici hanno ritenuto che la crisi fosse già «irreversibile» e fosse causata proprio dalle violenze fisiche e morali inflitte dall’uomo alla moglie (e al figlio). Nella sentenza si fa riferimento a «percosse e minacce di morte, umiliazioni e aggressioni».

Perché il padre ha perso l’affido del figlio

Il comportamento violento del padre ha inoltre portato alla sospensione e poi alla decadenza della responsabilità genitoriale, e al conseguente affido esclusivo del minore alla madre. I giudici sottolineano infatti che l’affido condiviso resta la regola, ma può essere superato quando è in gioco il benessere del minore. In questo caso, la situazione familiare e il comportamento del padre hanno giustificato una deroga.

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