Caso Megan Gale, il giurì boccia il ricorso di Fastweb: lo spot di Iliad non è concorrenza sleale

Non c’è «contrasto con il Codice di Autodisciplina». Così ha deciso il garante per la pubblicità sul caso Megan Gale: lo spot di Iliad continuerà ad andare in onda porché secondo l’Autorità il ricorso di Fastweb non era fondato. La società aveva accusato Iliad di concorrenza sleale.
La vertenza e da decisione
Secondo il Giurì, però, l’accusa non regge: non ci sarebbe alcun «contrasto con numerose norme del codice di autodisciplina della comunicazione commerciale e del codice civile», come aveva invece denunciato Fastweb nel suo ricorso. In quel documento i vertici di Fastweb – che dal 1° gennaio 2026 ha ufficialmente comprato Vodafone – sostenevano che la campagna di Iliad fosse «volutamente e dichiaratamente incentrata sul valore evocativo del personaggio, molto forte presso il target di riferimento». Questo perché la protagonista dello spot, Megan Gale, è stata per 9 anni testimonial di Vodafone (che prima era Omnitel). Stessa attrice, stesso colore del suo abito, ma diverso gestore telefonico. Questo è il messaggio “incriminato”, secondo Fastweb. Ma non secondo il Garante, che dopo aver esaminato gli atti e sentite le parti, nella pronuncia n.11/2026 ha stabilito che «le comunicazioni esaminate non sono in contrasto con il Codice di Autodisciplina».

