Primo sì alla legge che obbliga a far pubblicità alle assoluzioni: cosa cambia per giornali, siti e tv

Primo via libera dalla Camera alla proposta di legge sulla pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento, a prima firma del capogruppo forzista Enrico Costa. Il testo, sostenuto dalla maggioranza, incassa anche il voto favorevole di Azione, che parla di «norma di civiltà». Si astengono invece Pd, Movimento 5 Stelle, Avs e Italia Viva, che pure in commissione aveva mostrato qualche apertura. Ora il provvedimento passa al Senato.
Nel dettaglio, la pdl modifica il Codice in materia di protezione dei dati personali, il decreto legislativo 196 del 2003, introducendo un nuovo articolo, il 144-ter. L’obiettivo dichiarato è dare visibilità anche all’esito favorevole di un procedimento penale, quando in precedenza una testata giornalistica, radiofonica, televisiva o online aveva dato notizia dell’indagine, degli atti o dei provvedimenti relativi a quel procedimento.
Cosa prevede la norma
Il meccanismo scatta su richiesta dell’interessato. La persona nei cui confronti siano stati pronunciati una sentenza di assoluzione, una sentenza di proscioglimento, una sentenza di non luogo a procedere o un provvedimento di archiviazione potrà chiedere alla testata che aveva raccontato il procedimento di dare pubblicità alla notizia dell’esito favorevole. La pubblicazione dovrà avvenire «senza oneri per l’interessato» e con «rilievo adeguato allo spazio già riservato» alla vicenda giudiziaria.
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Rispetto alla formulazione iniziale, il testo uscito dalla commissione Giustizia è stato attenuato. Nella versione originaria si parlava di pubblicazione «con le stesse modalità, lo stesso spazio e la stessa evidenza» dati alla notizia dell’avvio del procedimento penale. La formulazione approvata oggi, 28 maggio, dalla Camera usa invece il criterio del «rilievo adeguato», modifica rivendicata dal centrosinistra come una correzione degli aspetti più rigidi della norma.
La pdl prevede anche un rimedio in caso di mancata pubblicazione. Se il direttore o il responsabile della testata non adempie all’obbligo, l’interessato potrà rivolgere una segnalazione al Garante per la protezione dei dati personali. Il Garante dovrà decidere entro cinque giorni e, all’esito del procedimento, potrà ordinare la pubblicazione della notizia del provvedimento favorevole all’indagato o all’imputato. Nel testo approvato dalla Camera non sono previste sanzioni pecuniarie.
Azione vota con la maggioranza
Forza Italia, con il suo ‘nuovo corso’ liberale, considera la norma una bandierina identitaria da piantare sul terreno della giustizia garantista. Lo ha rivendicato Costa anche dopo il voto: «Restituire reputazione agli innocenti è civiltà giuridica». Per il presidente dei deputati azzurri, «pubblicare solo l’accusa, omettendo di pubblicare la sentenza di assoluzione, significa omettere la verità processuale e fornire un’immagine distorta della persona interessata dalla vicenda».
Il testo in Aula è passato senza voti contrari: 127 i sì, 82 gli astenuti. A favore si sono schierati la maggioranza e Azione. Antonio D’Alessio, deputato del partito di Carlo Calenda, in dichiarazione di voto ha definito il provvedimento «un principio sacrosanto» e «di civiltà». Si astiene, invece, Italia Viva. Secondo Roberto Giachetti la vera criticità è il potere attribuito al Garante, «molto penetrante», che rischia di trasformarsi in una «forma indiretta di pressione sulle redazioni».
Contrario nel merito anche il Movimento 5 Stelle, che ha scelto l’astensione. Federico Cafiero De Raho ha definito condivisibile il principio alla base della proposta, ma ha contestato il testo «per come è scritto». Secondo l’ex magistrato, la pdl finisce per incidere sulla libertà di stampa perché impone la pubblicazione della notizia, interferendo con le scelte di editori e giornalisti anche quando non c’è un effettivo interesse pubblico.

