Operaio licenziato per aver fatto cadere un tubo e dato del «co***one» a un collega: la corte d’appello obbliga il reintegro. Ecco perché

Un errore durante una manovra con il carrello elevatore e un litigio degenerato in insulti non bastano a giustificare un licenziamento. Lo ha stabilito la Corte d’Appello dell’Aquila, che ha annullato il licenziamento di un operaio metalmeccanico e ne ha disposto la reintegrazione.
L’incidente e le offese
Il lavoratore protagonista della vicenda lavorava come addetto alla movimentazione di tubi in acciaio per condotte di metano ed era stato licenziato nel novembre 2024 dopo due contestazioni disciplinari. Secondo la prima contestazione, Il dipendente aveva effettuato una manovra errata con il carrello elevatore, provocando la caduta di un tubo lungo 12 metri. Il tubo aveva fatto rimbalzare alcuni listoni di legno utilizzati come supporto: uno avrebbe colpito lo sportello dell’auto di un collega, mentre un altro avrebbe sfiorato un lavoratore presente nelle vicinanze. Pochi giorni dopo, inoltre, l’operaio aveva insultato un collega, accusandolo di aver riferito l’incidente ai superiori e definendolo «coglione», «cretino» e «pettelone» (termine dialettale per dire “pettegolo”).
La valutazione della Corte d’appello sulla gravità del caso
A differenza del Tribunale di Chieti, che aveva ritenuto insussistente l’episodio degli insulti, la Corte d’appello ha stabilito che entrambi i fatti erano effettivamente avvenuti. I giudici hanno accertato che il lavoratore aveva «platealmente denigrato e insultato un collega di lavoro, in azienda e in orario di lavoro, alla presenza di altri colleghi». Tuttavia, per la Corte, la gravità delle condotte non era tale da giustificare il licenziamento. L’errore nella movimentazione del carico è stato definito una «negligenza del lavoratore dovuta a erronea stima del posizionamento delle forche», di carattere «istantaneo» ed «episodico». I giudici hanno inoltre sottolineato che episodi simili di caduta dei tubi si erano già verificati in passato e che il rischio di tali incidenti è in parte «insito nelle ordinarie modalità di svolgimento delle operazioni di movimentazione».
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Anche gli insulti sono stati considerati un episodio isolato. Secondo la Corte si è trattato di «uno sfogo episodico» nei confronti di un collega che il lavoratore riteneva responsabile della segnalazione dell’incidente alla direzione aziendale.
La decisione
La sentenza sottolinea che entrambe le violazioni disciplinari «hanno avuto carattere non gravemente colposo ed episodico» e non sono tali da determinare una «irrimediabile lesione del rapporto di fiducia». Per questo motivo «non sussiste la giusta causa di licenziamento» né un giustificato motivo soggettivo di recesso.
Escluso, invece, che il licenziamento fosse ritorsivo, come aveva sostenuto il lavoratore e come aveva ritenuto il giudice di primo grado. Dall’analisi della vicenda, secondo i giudici non è emersa la prova che il licenziamento fosse una vendetta per precedenti contenzioni con l’azienda.
Il licenziamento è stato quindi annullato e l’azienda dovrà reintegrare il lavoratore, versandogli anche un’indennità di risarcimento fino a un massimo di dodici mensilità, oltre ai contributi previdenziali.

