Perché Ilaria Salis ha licenziato i due collaboratori: le motivazioni e la sentenza

L’eurodeputata Ilaria Salis ha licenziato i due collaboratori Valentina Dadda e Francois Gelmetti per non aver risposto alle mail e per aver preso iniziative non concordate. Questo emerge dalle carte del tribunale del lavoro di Milano che l’ha condannata a risarcire 300 mila e 900 euro per i mancati compensi e 10 mila euro per le spese legali. E prima della causa intentata davanti al giudice c’è stato un tentativo di composizione bonaria al quale l’europarlamentare si è presentata. Mentre un difetto di notifica non le ha permesso di difendersi nella sede idonea e ora sulla vicenda pende giudizio d’appello.
Chi sono Valentina Dadda e Francois Gelmetti
I due collaboratori, fa sapere oggi Il Giornale, si chiamano Valentina Dadda e Francois Gelmetti. Il giudice Franco Caroleo ha deciso di liquidare 147.900 euro a Dadda e 153 mila a Gelmetti nella sentenza che risale al marzo scorso. I nomi dei due collaboratori non si trovano più sulla pagina della Salis al parlamento europeo. Nella lettera del 17 febbraio 2025 con cui licenziava Dadda, Salis segnalava il venir meno del rapporto fiduciario «essendo emersi progressivamente, fino a diventare assolutamente ostativi, oggettivi motivi di idoneità professionale». A lei l’europarlamentare contestava la «gestione del tutto inefficiente della casella di posta elettronica». E una «evidente incomprensione del suo ruolo di mero collaboratore», perché «è emersa una gestione autonoma di attività non concordate».
Le motivazioni dei licenziamenti
A Gelmetti invece invece Salis a febbraio scriveva: «Tenuto conto della manifesta insoddisfazione già espressa riguardo ai contenuti della Sua collaborazione, nonchè degli inadeguati e non condivisibile contenuti del report richiestoLe a giustificazione e verifica di attività ritenuta insoddisfacente, Le comunico il recesso con effetto immediato determinato dal venir meno del rapporto fiduciario». Il giudice ha spiegato che «spetta certamente alla datrice di lavoro l’onere della prova della giusta causa. Tuttavia, la convenuta, nel rimanere contumace, non ha evidentemente assolto al proprio onere. Deve quindi affermarsi l’insussistenza della giusta causa nei recessi impugnati».
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La contumacia
Nella sentenza depositata lo scorso 10 marzo si legge inoltre che spettava a Salis, in quanto datrice di lavoro, fornire «prova della giusta causa». Ma lei non essendosi presentata in udienza «non ha evidentemente assolto al proprio onere». Nella sentenza, fa sapere invece Libero, i due collaboratori sono indicati come Parte 1 e Parte 2. Erano stati assunti il 30 luglio 2024, due mesi dopo l’elezione di Salis a Strasburgo. La Parte 1 aveva un contratto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co) fino al 16 luglio 2029 (scadenza della legislatura Ue) per l’«ideazione» e lo «sviluppo di progetti finalizzati alla valorizzazione del ruolo parlamentare europeo in seno al Parlamento europeo, gestione di campagne ed eventi» in Italia e all’estero.
I compiti dei collaboratori
Parte 1 aveva anche il compito di effettuare «analisi e raccolta ex post dei feedback finalizzati al lavoro di parlamentare del committente (la Salis, ndr)» sull’«economia territoriale», le «politiche economiche e del lavoro» e analisi delle informazioni» sull’attività di deputato, oltre all’«assistenza per i contatti con le autorità nazionali, regionali e locali». La Parte 2, con contratto per l’intera legislatura, doveva prestare servizi per lo sviluppo e la gestione di «campagne e eventi» in Italia e in Europa per comunicare «le tematiche portate avanti dal parlamentare con la doppia finalità di diffondere il pensiero e il lavoro di quest’ultimo e creare momenti di incontro e contatto con la cittadinanza».
Le motivazioni
Sui licenziamenti, Salis comunica la chiusura del rapporto a Parte 1 perché sono «emersi progressivamente, fino a diventare assolutamente ostativi» «oggettivi motivi di inidoneità professionale connessi anche alla mancata realizzazione delle attività affidate». Come per esempio, un «inadeguato supporto al lavoro parlamentare e mancato avviamento di un centro nazionale di contatto con l’elettorato». Le contesta anche una «situazione di incompatibilità ambientale e personale» e per l’«evidente non comprensione del suo ruolo di mero collaboratore».
L’indennizzo
Parte 2 riceve la revoca dell’incarico con effetto immediato per il venir meno del rapporto fiduciario, che si sostanzia «nella manifesta insoddisfazione già espressa» nei confronti dei «contenuti» della collaborazione e «degli inadeguati e non condivisibili contenuti del report» richiesto all’assistente a «giustificazione e verifica di attività ritenuta insoddisfacente». L’ammontare dell’indennizzo è stato quantificato in base alle retribuzioni che sarebbero spettate fino alla scadenza dei contratti di lavoro: alla Parte 1 2.900 euro al mese e alla Parte 2 3mila euro.

