La madre iscrive il figlio alla scuola privata senza avvisare l’ex marito, poi gli chiede di pagare: lui fa ricorso, ma la Cassazione dà ragione a lei

Se un genitore iscrive il figlio a una scuola privata senza avvisare l’ex coniuge, quest’ultimo può essere chiamato comunque a contribuire alle spese. Non è, infatti, necessario che ci sia stato un accordo preventivo tra i due ex coniugi. A stabilirlo è la Corte di Cassazione che ha respinto il ricorso di un padre contro la decisione della Corte d’Appello di Messina.
Il ricorso del padre
La storia riguarda una coppia separata da tempo. La madre, con il figlio ancora a carico, aveva pagato alcune cure odontoiatriche e la retta di un istituto scolastico privato. Prima di affrontare quelle spese non aveva consultato l’ex marito, che per questo si era rifiutato di rimborsarle la quota di sua competenza. Secondo l’uomo, la scelta unilaterale della madre violava il principio di bigenitorialità e impediva di considerare ripetibili quelle somme. Per questo, il padre ha fatto ricorso in Cassazione contro la decisione della Corte d’Appello.
Quando serve chiedere il consenso all’ex coniuge
Ma la Cassazione ha dato ragione alla madre. Il genitore con cui il figlio vive non deve necessariamente informare e coinvolgere l’altro per ogni spesa. Il preventivo accordo non è richiesto quando si tratta di costi legati a esigenze come le spese scolastiche o le cure mediche che rientrano nella normale gestione della vita del figlio. Per le spese straordinarie, invece, il consenso può essere necessario quando si tratta di esborsi caratterizzati da particolare rilevanza, imprevedibilità o imponderabilità. Ma anche in questo caso l’assenza di un accordo preventivo non fa scattare automaticamente l’esclusione dal rimborso. La Cassazione precisa che il giudice deve verificare di volta in volta se la spesa risponde all’interesse del figlio e se è compatibile con le condizioni economiche e il tenore di vita della famiglia.
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Le motivazioni dei giudici
Nel caso esaminato, la Corte d’Appello aveva già stabilito che le cure odontoiatriche erano necessarie e che la scelta della scuola privata poteva favorire l’ingresso del ragazzo nel mondo del lavoro. Aveva inoltre verificato che la situazione economica della famiglia permettesse di sostenere quei costi. Per la Cassazione si tratta di valutazioni di merito che non possono essere rimesse in discussione attraverso il ricorso presentato dal padre. Un altro elemento decisivo riguarda l’età del figlio. Essere maggiorenne non significa automaticamente essere economicamente indipendente. In questo caso il ragazzo non lo era ancora e la madre aveva documentato di aver sostenuto direttamente le spese. Per questo la sua richiesta di ottenere dall’ex marito la quota spettante è stata considerata legittima. Il ricorso, quindi, è stato rigettato e il padre dovrà pagare anche 2mila euro di spese processuali.

