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Il marito muore nell’incidente stradale, alla moglie va un risarcimento ridotto: «Era scappata in Germania con l’amante»

16 Settembre 2026 - 15:05 Alba Romano
giudice sentenza scuola cassazione
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La donna aveva chiesto oltre 300mila euro dopo la morte del coniuge nel 2021. La Corte di Bologna conferma l'importo ridotto e le addebita le spese legali: «Il matrimonio era in crisi». Cosa prevede la giurisprudenza
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Alla moglie, ormai in fase di separazione dal marito e legata a un altro uomo, sono stati riconosciuti 40mila euro di risarcimento per la morte del coniuge, ma dovrà versarne 18mila per le spese legali dopo il rigetto delle sue richieste da parte della Corte d’Appello di Bologna. È l’esito di un singolare procedimento civile nel quale i giudici hanno ritenuto ormai compromesso il legame affettivo tra i due coniugi.

La vicenda – scrive il Corriere della Sera – nasce da un tragico incidente stradale avvenuto nel Bolognese nel 2021. L’uomo, 57 anni, è morto dopo essere stato travolto da un’automobile. La responsabilità dell’incidente è stata attribuita interamente al conducente del veicolo. La vittima aveva tre figli maggiorenni nati dal primo matrimonio e una figlia minorenne avuta dalla seconda moglie. La compagnia assicurativa aveva quindi liquidato circa 285mila euro a ciascuno dei quattro figli e 60mila euro a ciascuna delle sorelle dell’uomo, mentre non aveva riconosciuto alcuna somma alla moglie, dalla quale era in corso una separazione.

La richiesta di risarcimento della moglie

La donna aveva deciso di fare causa alla compagnia assicurativa, chiedendo un risarcimento superiore ai 300mila euro per i danni non patrimoniali legati alla morte del marito. In primo grado le erano stati riconosciuti 40mila euro. La donna ha impugnato la decisione, ma la Corte d’Appello di Bologna, ha confermato sostanzialmente la decisione precedente. Oltre a vedersi riconoscere una somma molto inferiore a quella richiesta, la donna è stata condannata al pagamento delle spese legali. Una voce che riduce sensibilmente l’importo del risarcimento effettivamente percepito.

Il matrimonio in crisi

A incidere sulla valutazione dei giudici è stata soprattutto la situazione del rapporto tra i coniugi al momento della morte dell’uomo. La compagnia assicurativa aveva sostenuto che non esistessero i presupposti per riconoscere alla donna un risarcimento pieno, considerando che già nel 2020 i coniugi avevano avviato le pratiche per la separazione personale. Nel gennaio 2021, inoltre, la donna si era trasferita in Germania, dove aveva raggiunto un altro uomo con il quale aveva iniziato una relazione sentimentale.

Secondo quanto ricostruito nel corso del processo attraverso le testimonianze, la relazione era iniziata quando la donna era ancora sposata. La sentenza d’Appello sottolinea che il matrimonio, durato oltre trent’anni, era entrato in una fase di profonda crisi dopo che il marito aveva scoperto, nella primavera del 2020, che la moglie aveva riallacciato i rapporti con un vecchio conoscente residente in Germania. La situazione, secondo i giudici, aveva provocato «un vero e proprio sconvolgimento dell’intero assetto familiare, non solo coniugale», coinvolgendo anche i figli della coppia. La donna aveva quindi lasciato l’abitazione coniugale per trasferirsi in Germania, dove era rimasta per mesi. Ed era proprio lì che si trovava al momento della morte del marito.

«Il vincolo affettivo si era reciso irrimediabilmente»

Per la Corte, tutti questi elementi dimostravano come il rapporto tra i coniugi fosse ormai profondamente deteriorato. In particolare, i giudici hanno ritenuto che il vincolo affettivo fosse «reciso irrimediabilmente» già prima del decesso. A rendere ancora più complessa la situazione vi erano anche due querele presentate dalla donna nei confronti del marito poco prima della tragedia. Questi elementi sono stati quindi valutati nel determinare l’entità del danno non patrimoniale spettante alla moglie. Non è stato infatti escluso completamente il diritto al risarcimento, ma ne è stata fortemente ridimensionata la misura, fino ai 40mila euro già riconosciuti in primo grado.

Cosa prevede la giurisprudenza sul vincolo tra coniugi

Il danno non patrimoniale derivante dalla morte di un familiare viene determinato anche considerando la qualità e l’intensità del rapporto affettivo con la vittima. La giurisprudenza della Corte di Cassazione considera normalmente esistente, tra coniugi, una presunzione semplice di intensità del vincolo affettivo. Si tratta però di una presunzione che può essere superata quando emergano elementi concreti che dimostrino una situazione diversa.

Tra questi possono rientrare, in determinate circostanze, una relazione extraconiugale stabile, una separazione di fatto o un progressivo e significativo deterioramento del rapporto. Nel caso esaminato dalla Corte d’Appello di Bologna, la relazione della donna con un altro uomo, il trasferimento in Germania, l’avvio delle pratiche di separazione e il quadro di forte conflittualità tra i coniugi sono stati considerati elementi rilevanti per determinare l’entità del risarcimento.

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