Anche le violenze sull’amante possono essere “maltrattamenti in famiglia”

Anche una relazione extraconiugale può essere considerata una «convivenza» ai fini del reato di maltrattamenti in famiglia, e non è necessario che i due partner vivano sotto lo stesso tetto. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con la sentenza 34013/2026, intervenendo sul caso di un uomo accusato di violenze sia contro la moglie sia contro l’amante.
Le violenze sulla moglie e sull’amante
Secondo l’accusa, l’uomo avrebbe sottoposto entrambe le donne a violenze e comportamenti vessatori. Nei confronti della moglie, con la quale aveva quattro figli minorenni, gli atti descrivono insulti, minacce di morte e aggressioni fisiche, alcune delle quali avvenute davanti ai bambini.
Anche la relazione extraconiugale sarebbe stata caratterizzata da violenze e controllo. Le intercettazioni, secondo quanto ricostruito nella sentenza, avrebbero documentato la stabilità e la continuità del rapporto e conversazioni nelle quali la donna veniva «apostrofata con epiteti sessisti e degradanti, minacciata di morte e resa destinataria di gravi condotte lesive».
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In un episodio del 4 febbraio 2026, inoltre, l’uomo avrebbe preteso di assistere a una visita medica della compagna, arrivando ad aggredire l’operatore sanitario e impedendogli di toccarla. Anche episodi come questo, secondo la Cassazione, devono essere presi in considerazione per ricostruire quale fosse concretamente il rapporto tra i due.
La relazione extraconiugale e la mancata coabitazione
Il Tribunale del riesame aveva escluso che si potesse parlare di una vera convivenza, sottolineando l’assenza di una casa stabilmente condivisa, di una quotidianità domestica e di un progetto comune di vita.
La Cassazione ha però ritenuto necessario un nuovo esame. «La natura extraconiugale della relazione tra l’indagato e la persona offesa […] non può di per sé escludere la configurabilità della “convivenza”», scrivono i giudici. E neppure la mancata coabitazione è decisiva: «La coabitazione, pur potendo costituire un indice fattuale rilevante della convivenza, non ne è elemento costitutivo necessario».
Il Tribunale dovrà quindi valutare nel concreto la stabilità del legame, l’intimità condivisa, l’eventuale assistenza reciproca, la condivisione di beni o attività quotidiane e anche il tipo di controllo esercitato dall’uomo sulla donna. Tra gli elementi indicati dalla Cassazione c’è infatti «il grado di controllo coercitivo esercitato sulla vittima tale da configurare un rapporto di dominio e di limitazione di atti di libertà quotidiani», per esempio sull’abbigliamento, sulle frequentazioni, sullo stile di vita o sugli orari.

