Rinasce “Phica”, la chat Telegram con foto di donne rubate. Parla la Polizia Postale: «Un’esca per fare numeri, ecco come li rintracciamo»
«Riprendere il nome di una comunità già conosciuta è un modo per attirare rapidamente nuovi utenti. Ma per stabilire se dietro un nuovo gruppo ci siano gli stessi amministratori servono accertamenti precisi: non basta un nome a dimostrare un collegamento». È da questa distinzione che parte Maria Rosaria Romano, nell’analizzare un fenomeno particolarmente insidioso: la diffusione, attraverso chat e comunità online, di immagini di donne condivise senza il loro consenso, talvolta accompagnate da commenti sessisti, offensivi e degradanti. A un anno dal sequestro giudiziario del vecchio portale Phica.eu, infatti, il gruppo ha rivisto la luce con un nuovo nome: «Phica – La rinascita». La chat Telegram è ricomparsa online raccogliendo nel giro di pochi giorni già oltre 11mila iscritti. Uno spazio virtuale dove tornano a circolare immagini intime o rubate di mogli, fidanzate e amiche all’insaputa delle dirette interessate, accompagnate da commenti sessisti e degradanti.
In alcuni casi questi spazi digitali riprendono nomi e caratteristiche di piattaforme già note, anche precedentemente interessate da provvedimenti giudiziari, alimentando l’impressione di una continuità che non sempre però trova riscontro nella realtà. Dietro nomi apparentemente familiari possono infatti nascondersi amministratori diversi, semplici emulatori o soggetti interessati a sfruttare la notorietà acquisita da altre comunità per attirare nuovi iscritti.
Per la Polizia Postale, la sfida è andare oltre le apparenze: ricostruire le responsabilità individuali, identificare gli autori delle pubblicazioni e distinguere le condotte penalmente rilevanti da quelle che, pur non costituendo necessariamente reato, contribuiscono ad alimentare fenomeni di umiliazione e violenza digitale.
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Mara Rosaria Romano, capita che sui social e sulle piattaforme di messaggistica compaiano gruppi che riprendono il nome di comunità online già note, talvolta anche finite al centro di indagini giudiziarie. Significa che dietro ci sono sempre le stesse persone?
«Il nome, da solo, non basta per stabilirlo. Online capita spesso che qualcuno riprenda il nome di una comunità già conosciuta per attirare attenzione e nuovi iscritti. È un meccanismo piuttosto semplice: un nome riconoscibile suscita curiosità e dà l’impressione di una continuità, anche quando questa non esiste. Il nostro compito è verificare se dietro il nuovo canale ci siano davvero gli stessi soggetti oppure amministratori diversi. Per farlo non ci fermiamo all’etichetta: ricostruiamo la storia del gruppo, i rapporti tra gli account, le modalità con cui viene gestito e gli elementi digitali che possono collegare le persone alle attività svolte. Solo gli accertamenti consentono di distinguere una continuità reale da un tentativo di imitazione».
Perché qualcuno dovrebbe riproporre un nome già al centro di un’indagine o di un provvedimento giudiziario?
«Spesso si tratta di emulatori, persone che cercano visibilità sfruttando un nome che ha già attirato l’attenzione pubblica. Chi fosse effettivamente coinvolto nella gestione di una realtà già sequestrata si esporrebbe a rischi evidenti. Esistono fenomeni criminali nei quali gruppi e canali vengono ricreati più volte, anche con nomi quasi identici, ma non è corretto applicare automaticamente quello schema a ogni vicenda. Occorre guardare alle condotte concrete e alle persone che le realizzano».
Come si può intervenire per far chiudere un canale che ospita contenuti illeciti?
«Esistono percorsi diversi, che non vanno confusi. In alcuni casi la piattaforma può intervenire sulla base delle proprie regole e delle segnalazioni ricevute; in altri è necessario un provvedimento dell’autorità giudiziaria, ad esempio nell’ambito di un sequestro. Per i siti contenenti anche materiale di pedopornografia online esiste uno strumento specifico: attraverso il monitoraggio della rete e le segnalazioni ricevute, il Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia online (CNCPO) individua i siti che diffondono materiale pedopornografico e li inserisce in una blacklist. Sulla base di questo elenco, i fornitori di accesso a Internet inibiscono dall’Italia l’accesso ai relativi domini. È un blocco della navigazione, che non equivale al sequestro dei domini né alla rimozione dei contenuti dai server esteri. Quando invece l’obiettivo è intervenire direttamente su un dominio o sull’infrastruttura di un sito ospitato all’estero, le difficoltà possono aumentare. Il dominio può essere registrato in un Paese, il gestore trovarsi in un altro e il server che conserva i contenuti essere collocato altrove. In questi casi diventano fondamentali per la natura transnazionale dei fenomeni l’attivazione degli strumenti della cooperazione di Polizia e di cooperazione giudiziaria attivati. Dal punto di vista investigativo, infine, anche quando si riesce a bloccare l’accesso o a far chiudere un canale, il lavoro non finisce: occorre documentare i contenuti, individuare chi li ha pubblicati e ricostruire le condotte prima che le tracce digitali vengano cancellate, così da fornire all’autorità giudiziaria elementi utili ad accertare le responsabilità».
Chi amministra una chat è automaticamente responsabile di tutto ciò che pubblicano gli iscritti?
«No. In uno stesso canale possono circolare contenuti molto diversi, e la responsabilità penale deve essere valutata rispetto alle condotte di ciascuno. Bisogna distinguere chi crea o gestisce il gruppo, chi carica il materiale e chi interviene con commenti o ulteriori condivisioni. Per gli amministratori, in particolare, occorre accertare quale ruolo abbiano avuto, che cosa sapessero, quali possibilità concrete di intervento avessero e se abbiano contribuito a specifiche condotte illecite. L’indagine serve proprio a ricostruire questi passaggi: non si può attribuire una responsabilità soltanto perché una persona compare come amministratore».
Perché la querela della persona offesa è spesso decisiva in vicende di diffusione di immagini intime?
«Perché, per diversi reati, la legge richiede che sia la persona offesa a manifestare formalmente la volontà di procedere. Nel caso della diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, questa è la regola generale, salvo le eccezioni previste dalla legge nei casi in cui la procedibilità è d’ufficio. Quando individuiamo una pubblicazione a contenuto sessualmente esplicito, dobbiamo prima chiarire di quale contenuto si tratti, chi lo abbia diffuso, in quali circostanze e quale reato possa configurarsi. La denuncia della vittima e, quando necessaria, la querela permettono di dare alla vicenda il corretto inquadramento e di procedere nei casi previsti».
E se a un’immagine si aggiungono decine di commenti offensivi o umilianti?
«È importante non sovrapporre comportamenti diversi. Una cosa è pubblicare o diffondere un’immagine; un’altra è utilizzare quella pubblicazione per insultare, esporre al pubblico disprezzo o ledere la reputazione della persona ritratta. A seconda del contenuto e del contesto, possono emergere responsabilità differenti, anche per diffamazione, normalmente perseguibile a querela. Dal punto di vista delle indagini occorre distinguere gli autori dei singoli messaggi, la sequenza delle pubblicazioni e il ruolo di ciascuno. Quella che online può sembrare una semplice catena di commenti può diventare, per chi la subisce, una forma molto pesante di aggressione e umiliazione pubblica».
Ci sono situazioni nelle quali la Polizia può procedere anche senza querela?
«Sì, quando la legge prevede la procedibilità d’ufficio per il reato contestato oppure ricorrono specifiche condizioni come nel caso di materiale di pedopornografia; in ogni caso ogni segnalazione, per il tramite dei canali istituzionali della Polizia di Stato o della Polizia Postale viene presa in carico per le verifiche del caso e per il monitoraggio dei fenomeni. Se, per esempio, una fotografia proviene dalla violazione di un account o di un dispositivo, bisogna verificare anche se è avvenuto un accesso abusivo a un sistema informatico, che ha regole proprie e non comporta automaticamente la procedibilità d’ufficio».
Le immagini che finiscono in questi gruppi vengono sempre rubate?
«No, e questo è un aspetto che spesso sorprende. Alcune immagini sono state condivise e pubblicate senza il consenso ma in molte indagini abbiamo riscontrato che parte delle fotografie era già disponibile sui social network o su altri spazi accessibili online. Un’immagine pubblicata liberamente può essere salvata, estrapolata dal contesto e riutilizzata per scopi del tutto diversi da quelli immaginati da chi l’aveva condivisa. Questo non giustifica in alcun modo chi ne fa un uso illecito, né trasferisce la responsabilità sulla vittima».
Chi frequenta questi canali?
«Si incontrano profili molto diversi: c’è chi entra per curiosità, chi segue passivamente, chi condivide contenuti e chi alimenta attivamente le conversazioni con commenti degradanti. Non tutte queste condotte hanno lo stesso rilievo penale, ma il fenomeno merita attenzione anche sul piano sociale. In certi ambienti la presenza di migliaia di utenti produce un senso di anonimato e di impunità: la persona ritratta smette di essere percepita come tale e diventa il bersaglio di una sorta di gogna collettiva. È un processo di deumanizzazione che può partire da una battuta e trasformarsi in un’offesa sistematica alla dignità della persona. Contrastarlo significa accertare le responsabilità, ma anche comprendere le dinamiche che lo rendono possibile».

