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Riscatto di laurea: cosa cambia con il “decretone”

18 Gennaio 2019 - 16:51 Felice Florio
Prevista una quota fissa di 5.241,30 euro da pagare per ogni anno universitario da far valere ai fini dell'età pensionabile

Il riscatto di laurea è un istituto che agevola di qualche anno l'entrata nell'età pensionabile. Pagando un contributo per gli anni universitari, quindi,il contribuente fa valorizzareil periodo di studi ai fini pensionistici. La possibilitàdi convertire, a pagamento, gli anni passati all'università, tre o cinque a seconda del corso legale di studi, ha un costo spesso molto alto. Con il "decretone", approvato dal Consiglio dei ministri il 17 gennaio, chi vorrà riscattare la laurea per aumentare gli anni di anzianità pensionistica contributiva, potrà pagare la cifra di 5.241,30 euro per ogni anno di studi. E il costo sarà uguale per tutti, mentre prima si calcolava sulla base del reddito.

La norma prevede la possibilità di usufruire della contribuzione ridotta fino ai 45 anni d'età ed è valida per il triennio 2019-2021. Secondo la Fondazione studi dei consulenti del lavoro, lo sconto introdotto dal governo è cospicuo: hanno calcolato che un lavoratore che in regime contributivo guadagna 40 mila euro annui avrebbe pagato prima del decretone circa 13.200 euro, il 60% in più.

Riscatto della laurea: cosa cambia con il «decretone» foto 1

Claudio Durigon, sottosegretario al ministero del Lavoro, ha detto ai microfoni di Radio Anch'io:«È un tema innovativo, noi abbiamo detto ai giovani che la loro pensione è a portata di mano e dunque possono costruirsi il loro percorso previdenziale. Abbiamo deciso di intervenire anche sui buchi magari dovuti a periodi di disoccupazione, che ora possono essere recuperati con il sistema contributivo».

Va ricordato che il riscatto di laurea è riservato a chi ha portato a termine il percorso di studi: non potrà essere richiesto da chi ha studiato all'università ma non ha mai conseguito la laurea.

Ecco una lista dei titoli ritenuti validi per il riscatto di laurea:

  • diplomi universitari relativi a corsi di durata non inferiore ai due anni e non superiore ai tre anni;
  • diplomi di laurea, sia del vecchio ordinamento(corsi di durata non inferiore ai quattro e non superiore ai sei anni) sia dei nuovi ordinamenti universitari(lauree magistrali e specialistiche);
  • diplomi di specializzazione, conseguiti successivamente alla laurea e al termine di corsi di durata non inferiore ai due anni;
  • dottorati di ricerca;
  • diplomi rilasciati da Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale, validi solo per i corsi attivati a partire dall'anno universitario 2005/2006. Fanno parte idiplomi accademici di primo e secondo livello, diploma di specializzazione, diploma accademico di formazione alla ricerca;
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