Si può andare nelle seconde case? I dubbi sul nuovo Dpcm, anche dopo la circolare dei prefetti

A differenza del “Dpcm di Natale”, nel nuovo provvedimento della presidenza del Consiglio dei Ministri non viene esplicitata la possibilità (o meno) di raggiungere seconde abitazione o locazioni in affitto in altre regioni

Dopo l’entrata in vigore del nuovo Dpcm, valido fino al 5 marzo e contenente le nuove misure restrittive per far fronte al nuovo aumento dei contagi da Coronavirus, è possibile spostarsi nelle seconde case? A chiarirlo ulteriormente è stato Achille Variati, Sottosegretario all’Interno, che ha specificato: «Non è esplicitato nel nuovo Dpcm il divieto di andare nella seconda casa, purché si tratti di una propria proprietà o ci sia comunque un contratto di affitto. Ergo è possibile spostarsi, anche fuori regione».


Malgrado la circolare applicativa inviata dal Viminale ai prefetti, infatti, questo punto rimaneva comunque poco chiaro, dato che nel nuovo provvedimento non è stato inserito esplicitamente nessun divieto di spostamento in tal senso, mentre nel caso del Dpcm di Natale questo impedimento era stato esplicitamente segnalato. A tale incognita non si trova risposta neanche nelle Faq del Governo.


I dubbi

Se da un lato è fatto divieto di spostarsi tra le diverse regioni a prescindere dalla fascia di colore attribuita, resta pur sempre possibile applicare la deroga per gli spostamenti per raggiungere la propria residenza, abitazione o domicilio anche in regioni diverse e di un diverso colore, almeno fino al 15 febbraio. Inoltre, non è specificato se la dicitura «abitazione» includa anche le seconde case, così come eventuali spostamenti verso abitazioni in cui si vive, per esempio, in affitto.

Spostamenti (art. 1, commi 3 e 4)
La disposizione in epigrafe conferma, al comma 3, la vigenza del divieto di spostamenti dalle ore 22,00 alle ore 5,00, fatte salve le consuete cause eccettuative (comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute).

Nel richiamare l’art. 1 del decreto-legge 14 gennaio 2021, n.2, lo stesso comma stabilisce, inoltre, che, in ambito regionale, è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso una sola abitazione privata abitata. Tali spostamenti potranno avvenire tra le ore 5.00 e le ore 22.00, e nei limiti di due persone ulteriori a quelle già conviventi nell’abitazione di
destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono.

Al successivo comma 4, è altresì sancito il divieto, in linea con la norma primaria contenuta nel decreto-legge n. 2/2021, e quindi con vigenza fino al 15 febbraio 2021, di ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, con l’eccezione di quelli motivati dalle suddette circostanze giustificative. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. In virtù di tale ultima previsione, gli spostamenti potranno avvenire verso aree regionali anche di colore “arancione” o “rosso”.

La circolare del ministero dell’Interno sul Dpcm del 14 gennaio

La circolare del ministero dell’Interno sul Dpcm del 14 gennaio 2021

Giani: «In Toscana seconde case raggiungibili solo se si ha il medico di famiglia in loco»

Sulla questione è intervenuto il presidente della Toscana Eugenio Giani, che al netto di tale lacuna ha preannunciato una stretta a livello regionale che prevede che gli spostamenti da altre regioni verso la Toscana in eventuali seconde case saranno consentiti solo a chi ha il medico di famiglia nella regione. «Se ci sarà una nuova fonte normativa che consente gli spostamenti nelle seconde case da regione a regione – precisa il governatore toscano – emanerò una nuova ordinanza come quella di novembre che prevede la presenza sul territorio del medico di famiglia». Ma il presidente Giani, «prima di emanare l’ordinanza» in tal direzione, intende «vedere e approfondire le fonti normative: non mi posso accontentare di una Pec». 

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