Controlli, sanzioni e linee guida: tutte le risposte del governo ai dubbi sul Green pass al lavoro

La certificazione verde sarà obbligatoria dal 15 ottobre in tutti i luoghi di lavoro sia nel settore pubblico, sia in quello privato. Ecco tutte le novità

Da venerdì 15 ottobre entra in vigore l’obbligo di Green pass in tutti i luoghi di lavoro sia nel pubblico sia nel privato. Il Presidente Mario Draghi ha firmato due Dpcm che definiscono le nuove regole per l’accesso ai luoghi di lavoro. Al contempo, il governo ha pubblicato le Faq relative al nuovo provvedimento, contenente le specifiche tecniche per chiarire tutti i dubbi sul funzionamento della certificazione verde.


Chi è soggetto a controllo del Green pass

Saranno soggetti a verifica di Green pass:


  • tutti i lavoratori dipendenti pubblici e privati;
  • tutti i dipendenti delle imprese che hanno in appalto servizi esterni di pulizia, di ristorazione, di manutenzione, di rifornimento dei distributori automatici;
  • tutti i consulenti e collaboratori, nonché i prestatori o frequentatori di corsi di formazione;
  • tutti i corrieri che recapitano posta d’ufficio o privata all’interno delle aziende e amministrazioni.

Chi può non esibire il Green pass

Non sarà soggetto a verifica del possesso della certificazione verde:

  • chi non si può vaccinare per motivi comprovati medici. In questo caso il lavoratore o la lavoratrice avrà un codice Qr apposito da mostrare in sede di controllo. Nelle more del rilascio del relativo applicativo, il personale esente, previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente dell’amministrazione di appartenenza, non potrà essere soggetto ad alcun controllo;
  • chi è in attesa di ricevere il Green pass potrà accedere al lavoro utilizzando i documenti rilasciati in formato cartaceo o digitale dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta.

Chi e come organizza i controlli

Ogni amministrazione pubblica o azienda avrà piena autonomia nell’organizzazione dei controlli, nel rispetto delle normative sulla privacy e delle linee guida del Dpcm. Spetta ai datori di lavoro definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, che potranno avvenire anche a campione.

Chi può svolgere i controlli e quando vengono eseguiti

Ove possibile, i controlli della certificazione verde dovranno avvenire nel momento di accesso al luogo di lavoro, utilizzando però modalità di accertamento che non determinino ritardi o code all’ingresso. Nelle pubbliche amministrazioni l’accertamento dovrà avvenire su base giornaliera e prioritariamente nella fascia mattutina della giornata lavorativa. La verifica potrà essere generalizzata o eseguita a campione, purché in misura non inferiore al 20 per cento del personale presente in servizio e con un criterio di rotazione che assicuri, nel tempo, il controllo di tutto il personale dipendente. I ​datori di lavoro individuano formalmente i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi riportati nel commi 1 e 2.

Quali strumenti vengono usati per i controlli

I controlli potranno essere effettuati con l’app VerificaC19, ma sarà possibile utilizzare anche con altri mezzi:

  • integrando del sistema di lettura e verifica del Qr code del certificato verde nei sistemi di controllo agli accessi fisici, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, o della temperatura;
  • per gli enti pubblici aderenti alla Piattaforma NoiPA, realizzata dal Ministero dell’economia e delle finanze, l’interazione asincrona tra la stessa e la Piattaforma nazionale-DGC;
  • per le amministrazioni pubbliche con almeno 1.000 dipendenti, anche con uffici di servizio dislocati in più sedi fisiche, una interoperabilità applicativa, in modalità asincrona, tra i sistemi informativi di gestione del personale del, e la Piattaforma nazionale-DGC;
  • per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, sia privati sia pubblici non aderenti a NoiPA, l’interazione asincrona tra il Portale istituzionale Inps e la Piattaforma nazionale-DGC.

Cosa rischia il lavoratore che non presenta il Green pass

Il lavoratore, pubblico o privato, viene considerato assente ingiustificatosenza diritto allo stipendio, fino alla presentazione del Green pass. Nelle aziende con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta. Il datore di lavoro deve inoltre effettuare una segnalazione alla prefettura ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa.

Cosa rischia il lavoratore che accede al lavoro senza certificazione

Il lavoratore che accede al luogo di lavoro senza Green pass è soggetto a una sanzione amministrativa che va da 600 a 1.500 euro. In questo caso vengono poi applicate anche le sanzioni disciplinari eventualmente previste dai contratti collettivi del settore di riferimento. In aggiunta alla retribuzione, non sarà più versata al lavoratore senza Green pass qualsiasi altra componente della retribuzione, anche di natura previdenziale, avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario, prevista per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione delle ferie e comportano la perdita della relativa anzianità di servizio.

Il datore di lavoro può verificare il possesso del Green pass prima dell’accesso sul luogo di lavoro

Il datore di lavoro può chiedere ai lavoratori di comunicare anticipatamente il mancato possesso del Green pass al fine di soddisfare specifiche esigenze organizzative dell’azienda o della Pa.

Quali sanzioni rischia il datore di lavoro che non effettua i controlli del Green pass

Il datore di lavoro che non controlla il rispetto delle regole sul Green pass rischia una sanzione amministrativa che va da 400 a 1.000 euro.

Chi controlla il Green pass dei lavoratori esterni, autonomi, o in somministrazione esterna

Per i lavoratori che arrivano da società di somministrazione il controllo dovrà essere effettuato sia dalla società di somministrazione, sia dall’azienda presso la quale il lavoratore svolge la propria prestazione. Inoltre, tutti coloro che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa, o di formazione, o di volontariato nelle sedi dell’azienda sono soggetti al controllo della certificazione verde.

Il Green pass non sostituisce i protocolli di sicurezza anti-Covid

L’uso della certificazione verde non costituisce una misura sostitutiva ai protocolli e alle linee guida di settore da mantenere contro il Covid, come la sanificazione degli ambienti e delle mani, il distanziamento interpersonale e l’uso delle mascherine coprenti naso e bocca.

Il controllo del Green pass sui taxi

I clienti non sono tenuti a verificare il Green pass dei tassisti o dei conducenti delle vetture a noleggio con conducente (Ncc). Il tassista non è tenuto a chiedere la certificazione verde al cliente.

Il controllo del Green pass per parrucchieri, estetisti e operatori dei servizi della persona

Il titolare dell’attività deve controllare il Green pass dei propri dipendenti, ma non deve richiederlo ai clienti. Al contempo, i clienti non sono tenuti a chiedere il possesso della certificazione verde a chi svolge l’attività lavorativa in questione.

Foto in copertina: ANSA/ANGELO CARCONI

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