Bonus bebè e assegno di maternità: per la Corte Costituzionale non possono essere subordinati al permesso di lungo soggiorno

La disciplina, per la Consulta, «lesiva del principio di eguaglianza e della tutela della maternità»

Richiedere il permesso di lungo soggiorno alle persone straniere che non provengano dall’Unione europea per l’accesso al bonus bebè e all’assegno di maternità non è costituzionale. Lo ha deciso la Consulta, riunita in camera di consiglio, che – dice una nota di oggi – ha esaminato le questioni sollevate dalla Corte di cassazione sulla disciplina dei due assegni, quello bebè e quello di maternità. L’attuale normativa viene ritenuta «lesiva del principio di eguaglianza e della tutela della maternità perché subordina la concessione dei due assegni agli stranieri extracomunitari alla condizione che siano titolari del permesso per soggiornanti Ue di lungo periodo».  


Le ragioni

Le questioni sono tornate sul tavolo della Consulta dopo che la Corte di giustizia dell’Unione europea, il 2 settembre scorso, ha affermato che «la normativa italiana non è compatibile né con l’articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Ue, che prevede il diritto alle prestazioni di sicurezza sociale, né con l’articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98/Ue, sulla parità di trattamento tra cittadini di Paesi terzi e cittadini degli Stati membri». La sentenza verrà depositata nelle prossime settimane. Nel frattempo la nota spiega che la Corte «ha dichiarato incostituzionali le norme che escludono dalla concessione dei due assegni i cittadini di paesi terzi ammessi a fini lavorativi e quelli ammessi a fini diversi dall’attività lavorativa ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno di durata superiore a sei mesi».


Perché  in contrasto con gli articoli 3 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali») e 31 La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo») della Costituzione Italiana e con l’articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («Ogni persona che risieda o si sposti legalmente all’interno dell’Unione ha diritto alle prestazioni di sicurezza sociale e ai benefici sociali, conformemente al diritto dell’Unione e alle legislazioni e prassi nazionali»).

In copertina ANSA/RICCARDO ANTIMIANI | Il Palazzo della Consulta sede della Corte Costituzionale, Roma, 25 settembre 2019.

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