Le contraddizioni dell’ordinanza sui tamponi per chi arriva dalla Cina: chi può atterrare senza passare dai controlli

Il documento firmato dal ministro Schillaci mira a difendere il Paese dalla «tempesta perfetta asiatica». Ma da Malpensa a Capodichino un elenco di eccezioni esclude, tra gli altri, equipaggio e personale dallo screening

Da poche ore in Italia si tenta di arginare quella che il ministro della Salute Schillaci ha chiamato «la tempesta perfetta cinese». Poca copertura vaccinale contro Covid-19, scarsa protezione: l’ondata di contagi che per questo ha colpito di nuovo Pechino viene rimandata al mittente negli aeroporti italiani con l’obbligo di tamponamento per tutti i viaggiatori provenienti dalla Cina. «Dobbiamo difenderci», ripete Schillaci, firmando un’ordinanza valida su tutto il territorio nazionale. Ma da Malpensa a Capodichino, il documento del ministero della Salute permette di fatto a una parte di viaggiatori arrivati dalla Cina di sviare ai controlli. «Ai fini dell’identificazione e del contenimento della diffusione di possibili varianti del virus Sars-Cov-2», il ministero della Salute impone nei confronti di «tutti i soggetti in ingresso dalla Cina» l’obbligo di sottoporsi a un tampone antigenico «al momento dell’arrivo in aeroporto», e qualora ciò non fosse possibile, «entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale».


Dov’è il problema

Ma nella seconda parte dell’ordinanza il testo firmato dal ministro Schillaci presenta un elenco di profili che, nonostante la presenza sugli aerei dalla Cina, non risultano coinvolti nella direttiva del governo. «A condizione che non insorgano sintomi», recita il testo, «le disposizioni non si applicano ai minori di sei anni, ai membri dell’equipaggio e al personale viaggiante dei mezzi di trasporto di persone e merci». E ancora: «Ai funzionari e agli agenti dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, al personale delle Forze di Polizia». Un gruppo di persone che, trovandosi sugli stessi voli messi sotto controllo dal governo, corrisponderebbero a tutti gli effetti alla definizione di contatti stretti dello stesso ministero della Salute.


La definizione di contatto stretto

Le indicazioni del ministero della Salute su «Test diagnostici, contact tracing, isolamento e autosorveglianza», datate settembre 2022, forniscono una chiara definizione di contatto stretto di un positivo a Covid-19. «Il “contatto stretto” (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato è definito come»:

  • una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19
  • una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano)
  • una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati)
  • una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti
  • una persona che si è trovata in un ambiente chiuso con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei
  • un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei
  • una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto

Secondo l’elenco fornito dal ministero di cui il firmatario dell’ordinanza Schillaci è rappresentante, anche il personale addetto e i viaggiatori, «entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso covid19», sono considerati quindi soggetti ad alto rischio di contagio. Appare chiara anche l’assenza di alcuna differenza di età, minori compresi, se si tratta di soggetti «presenti nello stesso ambiente chiuso con un caso Covid-19 in assenza di DPI idonei». Eccezioni dunque che appaiono in netta contraddizione con le regole di contact tracing finora stabilite dal ministero stesso. E che, come se non bastasse, risultano del tutto assenti nella direttiva inviata all’Ats Insubria dalla Regione Lombardia, in cui la procedura di screening ha dichiaratamente coinvolto anche tutti gli operatori.

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