Verso il via libera a medici e infermieri con titolo estero negli ospedali: così il governo prova a ridurre la carenza di personale come in pandemia

La norma compare tra gli articoli proposti dal governo nel ddl sul Pnrr per aprire le porte degli ospedali a chi è ancora in attesa del riconoscimento del titolo

Durante l’emergenza Covid, gli ospedali italiani che avevano estremo bisogno di personale avevano potuto aprire le porte a tutti gli operatori sanitari anche con titoli ottenuti all’estero e non ancora riconosciuti in Italia. Finita l’emergenza, il problema della carenza di personale non si è certo risolta. Così il governo ha deciso di inserire nel decreto legge sul Pnrr in Commissione Bilancio al Senato la proroga della norma già in vigore dal luglio 2021 che permetteva il reclutamento temporaneo di medici, infermieri e operatori socio sanitari con titoli conseguiti all’estero ma non ancora riconosciuti in Italia e quindi, in altre circostanze, non ancora validi per l’esercizio dell’attività sanitaria. La proroga avrà validità di sei mesi dall’approvazione della legge, ma dovrà anche passare dal tavolo di trattativa tra governo e Regioni che materialmente dovranno accogliere i professionisti nelle loro strutture sanitarie, sia pubbliche che private.


L’articolo sulla deroga per i sanitari con qualifiche prese all’estero

(Disposizioni in materia di esercizio temporaneo di attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all’estero)
Durante la pandemia da COVID-19 considerata la necessità di fronteggiare l’emergenza, l’articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ha consentito di far ricorso al reclutamento temporaneo di medici, infermieri, pperatori socio sanitari ecc. in possesso di titoli conseguiti in Paesi dell’Unione Europea ed extraeuropei, ma non ancora riconosciuti validi per l’esercizio della relativa attività sanitaria in Italia da parte del Ministero della Salute secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di cui, appunto, ne è stata disposta la deroga con la predetta disposizione.
Il permanere della pandemia ha poi comportato la necessità sia di modificare ed integrare la stessa norma al fine di ampliarne la portata applicativa, sia di prorogarne la vigenza nel tempo.
Superata l’emergenza persiste la necessità di fronteggiare la carenza di personale sanitario e socio-sanitario presso le strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private. Pertanto il reclutamento temporaneo di operatori in possesso di titoli sanitari conseguiti all’estero, non riconosciuti per l’esercizio in Italia di una corrispondente Professione Sanitaria o di Oss, rappresenta ancora oggi un’opzione non rinunciabile, la quale, tuttavia, rispetto a quanto previsto dalla originale disposizione emergenziale, necessita ora di essere disciplinata compiutamente atteso il carattere quasi strutturale e di sistema che la misura ha acquisito con il decorrere del tempo.
In ragione del bene tutelato, cioè la salute dell’individuo, e tenuto conto che un professionista sanitario in Italia deve essere iscritto al corrispondente Ordine ed Albo professionale per esercitare la relativa attività, è necessaria la predisposizione di soluzioni idonee ed omogenee sul territorio nazionale che possano ovviare alle problematiche interpretative e applicative che si sono determinate in sede di attuazione della disposizione derogatoria.
Un nuovo disegno coerente e lineare che individui i soggetti coinvolti e le attività da compiere eviterà di incorrere in incertezze attuative ed inutili appesantimenti dell’azione amministrativa a vantaggio dei singoli operatori sanitari e degli enti che procederanno al reclutamento temporaneo di quest’ultimi.
Riprendendo nella sostanza quanto già disposto dall’articolo 6-bis del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, al comma 1 della disposizione, in deroga alle norme sul riconoscimento dei titoli esteri, si consente l’esercizio temporaneo presso strutture sanitarie o socio sanitarie pubbliche o private o private accreditate, a coloro che intendono esercitare una professione sanitaria o l’attività prevista per gli operatori di interesse sanitario di cui alla legge n. 43/2006, articolo 1, comma 2, in base ad una qualifica professionale conseguita all’estero.
Prevedendo una doverosa compartecipazione delle istituzioni preposte, il comma 2 rimanda ad una intesa da definirsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano la definizione della disciplina per l’esercizio temporaneo dell’attività lavorativa di cui al comma 1.
Allo scopo di evitare vuoti normativi il comma 3 dispone un periodo transitorio di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della disposizione, durante il quale conserva la sua efficacia il sistema introdotto dall’articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, come modificato dall’articolo 6-bis del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105. Decorsi i primi 90 giorni necessari alla definizione dell’intesa e gli eventuali successivi 90 giorni utili alla predisposizione dei conseguenti atti attuativi, dovrà essere data applicazione al nuovo sistema di esercizio temporaneo di attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all’estero, che determinerà la caducazione del precedente regime.
Il comma 4 ripropone l’ultimo periodo della disposizione introdotta dall’articolo 4-ter, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 (articolo di cui il comma successivo dispone l’abrogazione), secondo la quale la disciplina dell’ingresso per lavoro in casi particolari e quella dell’ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati, poste rispettivamente dai richiamati articoli 27 e 27-quater del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applicano al personale medico e infermieristico assunto presso strutture sanitarie o socio-sanitarie pubbliche o private, con contratto libero-professionale di cui all’articolo 7, comma 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001, ovvero con contratto di lavoro subordinato, entrambi di durata anche superiore a tre mesi e rinnovabili.
Il comma 5 dispone l’abrogazione dell’articolo 4-ter, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge dalla legge 24 febbraio 2023, n.14 in quanto le


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