Fratelli d’Italia presenta una proposta di legge per esonerare dall’imputabilità «solo i casi di psicosi»

Il firmatario Antoniozzi: «Tanti disturbi mentali non equivalgono alla follia, anche Churchill e Montanelli erano bipolari, ma credo siano stati tra i più lucidi esponenti del novecento»

Giura che la proposta di legge «non ha attinenza con i fatti di cronaca recenti», ma la proposta del deputato Alfredo Antoniozzi, qualora passasse, modificherà il corso dei procedimenti penali. Oggi, gli articoli 88 e 89 del Codice trattano l’esonero totale o parziale dall’imputabilità di chi commette reati e, contemporaneamente, soffre di infermità o seminfermità mentale: in tali casi, il reo può essere tutelato se viene dimostrata l’incapacità d’intendere o di volere. «Tantissimi disturbi mentali, la stragrande maggioranza, non sono espressione di “follia”. Bisogna dirlo apertamente», afferma il vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera. Definisce gli articoli del Codice penale di «derivazione arcaica», poiché non menzionano la fattispecie delle patologie collegate all’esecuzione dei reati, «lasciando spazio a interpretazioni» dei giudici. Per Antoniozzi, se non viene dimostrato da un perito e accertato da un magistrato che esiste un nesso causale tra la patologia mentale e il delitto commesso, il reo non può essere esonerato dallo scontare la pena. «Con la presente proposta di legge si intende assicurare giustizia alle tante famiglie private di un loro parente, alle donne vittime di gravissimi attentati, spesso con cattiveria inaudita e l’ausilio di mezzi come l’acido muriatico, ai bambini abusati e violentati, a chiunque sappia che la civiltà democratica si basa sul rifiuto della violenza e dell’omicidio».


Prosegue Antoniozzi: «Tecnicamente, anche l’ansia è un disturbo mentale, ma lo sono i disturbi di personalità, quelli dissociativi o quelli sessuali. Il disturbo bipolare senza manifestazioni psicotiche non c’entra nulla con la follia». E porta due esempi a favore del suo tentativo di limitare il ricorso all’infermità e seminfermità mentale da parte dei difensori di presunti criminali: «Ci dicono che Churchill e Montanelli erano bipolari ma credo siano stati tra i più lucidi esponenti del novecento. Sia per l’imputabilità sia in generale è da considerare ‘folle’ chi altera l’esame di realtà. Chi è privo di delirio, chi non è allucinato, chi non perde nessun contatto con la realtà e delinque è solo un delinquente o criminale. L’alterazione della realtà, la comparsa di deliri, di persecuzione o di altro genere, le dispercezioni sono un’altra cosa. Raramente questi fenomeni possono anche comparire in alcuni disturbi di personalità e quando questo accadrà ovviamente dovranno essere valutate diversamente». Con la modifica del Codice penale voluta dall’esponente di Fratelli d’Italia, solo la discriminante psicotica resterebbe «l’unica, possibile attenuante».


Il testo sarà incardinato questa settimana in commissione Giustizia. «Il termine follia è antiscientifico di per sé, solo la psicosi lo è e altera l’esame di realtà. È importante che i media capiscano prima di altri che avere un disturbo mentale non significa essere folli, anzi la percentuale di chi lo è è molto bassa». Nella relazione che accompagna la proposta di legge, visionata da Open, ci sono molti esempi di interpretazioni giurisprudenziali che, stando alla normativa vigente, permetterebbero di non perseguire i colpevoli di alcuni reati: «È stato chiamato in causa il disturbo antisociale di personalità che, per sua genesi, riguarderebbe quasi tutti i reati contro la persona e il patrimonio. È difficile che un pregiudicato dedito alle rapine o alla violenza e, anche, all’usura non abbia una sua connotazione antisociale, caratterizzata da un’assenza di empatia verso il prossimo e da una concezione di rifiuto delle regole e delle leggi. Non per questo, però, la sua azione criminale può trovare una sorta di legittimazione implicita». Antoniozzi vuole superare la sentenza 9163/2005 della Corte di cassazione a sezioni riunite: «Ha di fatto reso possibile nel nostro Paese, unico al mondo, considerare i disturbi di personalità come condizioni in cui è possibile ricevere una valutazione di incapacità parziale o totale».

Come cambierebbero gli articoli 88 e 89 del Codice penale?

  • L’articolo 88 del Codice penale è sostituito dal seguente: «Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era in evidente condizione di grave alterazione delle condizioni psichiche, di tipo psicotico, e del comportamento tale da escludere completamente la capacità di intendere e di volere».

(Articolo 88 attuale: Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da escludere la capacità d’intendere o di volere).

  • L’articolo 89 del Codice penale è sostituito dal seguente: «Chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era per infermità in tale stato di grave alterazione delle condizioni psichiche, di tipo psicotico, e del comportamento evidente, tale da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità di intendere risponde del reato commesso; ma la pena è diminuita».

(Articolo 89 attuale: Chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità d’intendere o di volere, risponde del reato commesso; ma la pena è diminuita).

Leggi anche: