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Chiedono il divorzio, ma scoprono di non essere mai stati sposati: il prete aveva dimenticato la trascrizione. Lei fa causa ma la Cassazione le dà torto

05 Ottobre 2025 - 14:17 Alba Romano
matrimonio fantasma messina
matrimonio fantasma messina
Le nozze fantasma a Messina e una causa durata oltre 15 anni: cos'è successo e perché i giudici hanno respinto le ragioni della donna

Matrimonio fantasma a Messina. Una coppia siciliana, a pochi mesi dalle nozze religiose celebrate nel 2009, si è trovata nell’impossibilità di procedere con la separazione legale a causa di un errore amministrativo: il parroco non aveva trasmesso l’atto matrimoniale per la registrazione civile. La donna, che aveva contratto finanziamenti per oltre 66mila euro per la cerimonia e l’allestimento della casa, ha chiesto un risarcimento per i danni subiti, ma la storia, approdata fino alla Corte di Cassazione si è ora conclusa con un nulla di fatto. Il matrimonio era stato celebrato nel marzo 2009 in una parrocchia siciliana. Quando, circa un anno dopo, la coppia ha deciso di separarsi, è emerso un dettaglio: la trascrizione civile non è mai esistita. La moglie ha quindi tentato di ottenere il consenso dell’ex marito per una registrazione tardiva, necessaria per avviare le procedure legali, ma lui si è defilato e ha rifiutato formalmente nel giugno 2010.

La storia

La donna si è quindi rivolta alla giustizia, chiamando in causa – oltre al marito – anche il parroco e la curia Arcivescovile di Messina, sostenendo che l’omissione avesse causato danni patrimoniali e morali. Il Tribunale di Messina ha respinto la richiesta nel 2019, sottolineando che sarebbe stato possibile promuovere autonomamente la trascrizione tardiva e che il diniego dell’ex coniuge non costituiva illecito. La Corte d’Appello ha poi confermato la decisione nel 2023, evidenziando che non sussisteva alcun obbligo giuridico di consenso né prova concreta di un danno. E ora la Cassazione ha chiuso definitivamente il caso dichiarando inammissibile il ricorso della donna.

Perché i giudici hanno dato torto alla donna

Secondo i giudici, la legge n. 121 del 1985 stabilisce che la trascrizione dei matrimoni religiosi può avvenire anche successivamente, ma richiede sempre il consenso dell’altro coniuge. Col passare del tempo, non è possibile presumere una volontà congiunta di attribuire effetti civili al matrimonio, e il rifiuto del consenso rientra a tutti gli effetti nel diritto individuale all’autodeterminazione. Anche la responsabilità del parroco e della Curia è stata esclusa: per i giudici non è stata dimostrata negligenza grave o dolo, né che l’errore abbia provocato un danno concreto alla donna.

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