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L’assenza di «consenso libero e attuale» entra nel reato di violenza sessuale: cosa c’è di nuovo nell’emendamento bipartisan votato all’unanimità

12 Novembre 2025 - 20:43 Alba Romano
violenza sessuale reato nuovo testo
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Maggioranza e opposizioni hanno approvato l’emendamento in Commissione giustizia alla Camera. Lunedì il voto in aula
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Il reato di violenza sessuale sarà riscritto. Al termina di una lunga trattativa tra maggioranza e opposizioni, l’articolo 609-bis del Codice penale avrà un nuovo testo: rischierà la reclusione dai 6 ai 12 anni chi «fa compiere o subire atti sessuali ad un’altra persona» senza che questa espliciti «il consenso libero e attuale». Centrodestra e centrosinistra, come ha anticipato il Messaggero, hanno approvato l’emendamento – che, per certi versi, ricalca la legge francese all’unanimità in Commissione giustizia alla Camera. La firma, a suggello di questo accordo totale, è quella delle relatrici Carolina Varchi di FdI e Michela De Biase del Pd. L’emendamento, forte dell’unanimità in Commissione giustizia, sarà votato già il prossimo lunedì in Aula. 

Il nuovo testo dell’articolo: cos’è il consenso «libero e attuale»

Per distinguere un atto sessuale da una violenza da ora in avanti sarà dunque necessario dimostrare un consenso che sia al contempo «libero» e «attuale», cioè non figlio di alcuna costrizione e manifestato nel momento in cui il rapporto viene consumato. Non sarebbe però l’unica modifica al testo dell’articolo 609-bis. Potrà essere condannato per violenza sessuale non solo chi costringe un’altra persona a un atto sessuale per mezzo di «violenza, minaccia o mediante abuso di autorità» o ancora «abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica» della vittima. Ma anche chiunque approfitti della condizione di «particolare vulnerabilità della persona offesa», come previsto dall’articolo 90-quater del Codice di procedura penale. 

L’aggiunta della «particolare vulnerabilità»: cosa comporta

Nell’alveo della «particolare vulnerabilità» sono incluse casistiche legate all’età, allo «stato di infermità e o di deficienza psichica». Bisogna anche tenere conto di altre possibilità, in particolare «se il fatto risulta commesso con violenza alla persona o con odio razziale, se è riconducibile ad ambiti di criminalità organizzata o di terrorismo, anche internazionale, o di tratta degli esseri umani, se si caratterizza per finalità di discriminazione, e se la persona offesa è affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall’autore del reato». 

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