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Perché Chiara Ferragni è stata prosciolta: cosa scrive il giudice sui follower e la fiducia negli influencer quando pubblicizzano qualcosa

13 Aprile 2026 - 14:55 Giovanni Ruggiero
Chiara Ferragni in tribunale
Chiara Ferragni in tribunale
Che ci sia stata pubblicità ingannevole, per il giudice milanese non ci sono dubbi. Ma, venuta meno la denuncia del Codacons, non ci sarebbero stati tecnicamente gli elementi sufficienti per un processo penale. Il paragone tra spettatori della Tv e follower sui social

Sono le responsabilità degli influencer e il legame di fiducia con il loro pubblico i temi al centro delle motivazioni con cui il giudice Ilio Mannucci Pacini ha disposto il non luogo a procedere nei confronti di Chiara Ferragni, del suo ex collaboratore Fabio Damato e di Francesco Cannillo di Cerealitalia. La sentenza, depositata il 14 gennaio, affronta di fatto una questione che potrebbe anche andare oltre il caso specifico dell’imprenditrice. Fino a che punto un follower si deve fidare davvero di chi segue sui social? Secondo il giudice, «ipotizzare che il solo fatto che un consumatore sia follower di un’influencer comporti che il primo non solo si fidi delle indicazioni di quest’ultimo, ma che in quei “consigli per gli acquisti” riponga una fiducia incondizionata e acritica, è quantomeno opinabile». Una valutazione, aggiunge, che «può essere legittimamente espressa in contesti sociologici, ma che non può fondare l’accertamento in un processo penale».

Il caso pandoro e uova di Pasqua: com’è nata l’accusa

La vicenda stranota riguardava due campagne commerciali promosse da Ferragni attraverso i suoi canali social, per i suoi circa 38 milioni di follower tra Instagram e TikTok. La prima è legata al pandoro Pink Christmas di Balocco, distribuito nel Natale 2022 con un’operazione presentata come benefica. La seconda coinvolge le uova di Pasqua Dolci Preziosi di Cerealitalia, commercializzate negli anni 2021 e 2022 con messaggi analoghi. Tra i contenuti finiti sotto esame, post come «la Pasqua è vicina, è il momento giusto per fare del bene» o inviti diretti all’acquisto in favore de «i Bambini delle Fate». I pm milanesi Eugenio Fusco e Cristian Barilli avevano contestato alla Ferragni e ai coimputati il reato di truffa aggravata, facendo leva sull’ampia diffusività dei messaggi e sul rapporto quasi fideistico tra l’influencer e il suo pubblico.

Perché il processo non poteva andare avanti

Il nodo tecnico che ha bloccato il procedimento riguarda l’aggravante della minorata difesa dei consumatori. I pm l’avevano contestata proprio perché, senza, la truffa sarebbe procedibile solo su querela di parte. Il giudice non l’ha riconosciuta, riqualificando il reato in truffa semplice. A quel punto, poiché il Codacons aveva già ritirato la propria denuncia circa un anno fa in seguito a un accordo risarcitorio con la Ferragni, il procedimento si è chiuso per estinzione del reato. Il proscioglimento, sottolinea Mannucci Pacini, non equivale a un’assoluzione nel merito: «Le condotte a loro addebitate non sono rimaste impunite», scrive, ricordando che Ferragni era già stata sanzionata dall’Antitrust e che, tra sanzione e beneficenza, ha versato oltre 3,6 milioni di euro.

Pubblicità ingannevole riconosciuta, ma non basta per il processo penale

Il giudice non nega che i messaggi promozionali fossero quantomeno ambigui. Anzi, scrive che «è sufficiente la lettura di alcuni di essi per definire un quadro quantomeno dubbio sulla loro mendacità e sulla idoneità ingannatoria», confermando in sostanza quanto già rilevato dall’Agcom sulla «natura decettiva» di quella pubblicità. Eppure, gli elementi raccolti nelle indagini non erano sufficienti per un proscioglimento nel merito, né per un’assoluzione piena.

Il confronto tra televisione e social

Sul punto dei social come strumento d’inganno, il giudice osserva che internet e televisione non sono poi così distanti come mezzi, e che in Italia la pubblicità ingannevole veicolata dalla tv non ha mai determinato, per il solo numero di destinatari, l’aggravante della minorata difesa. «L’influencer, alla stregua di qualsiasi altro testimonial, offre un servizio di pubblicità», scrive, escludendo che il semplice rapporto da follower sui social possa, da solo, configurare una condizione di vulnerabilità del consumatore.

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