Lo stalking scatta anche online: condannato un uomo che aveva inondato di mail l’ex moglie con la scusa di parlare dei figli

Se spesso associamo lo stalking a pedinamenti, appostamenti o violenze fisiche, una sentenza della Corte di Cassazione (n. 33908/2026) del 18 settembre conferma che gli atti persecutori possono essere commessi anche esclusivamente online. La sentenza riguarda un uomo condannato per aver perseguitato l’ex moglie proprio attraverso un «incessante flusso di email». L’uomo ha fatto ricorso sostenendo, tra le altre cose, che non aveva mai minacciato la donna fisicamente e che i suoi messaggi fossero solo un modo per parlare dei figli e per risolvere alcune controversie. La Cassazione ha però dichiarato il ricorso «infondato e inammissibile», confermando che anche se non c’erano stati appostamenti o minacce fisiche, le email erano sufficienti a essere considerate come stalking. In più, secondo i giudici i figli erano utilizzati dall’uomo «come strumento per mantenere contatti con la persona offesa».
Il caso
L’uomo era già stato condannato in passato per comportamenti persecutori contro la moglie, ma dopo la prima sentenza ha comunque ripreso a contattarla. I messaggi, inizialmente presentati come un tentativo di ricostruire il matrimonio e parlare dei figli, avrebbero assunto nel tempo toni sempre più aggressivi e intimidatori. Tra le frasi contenute nelle email c’erano minacce come «ti rovinerò la vita da qui all’eternità» e «capisci i tuoi errori altrimenti distruggerai definitivamente le nostre vite». L’uomo faceva inoltre riferimento a una «guerra infinita», a possibili ritorsioni legali e a «punizioni divine». Tutte queste email avevano provocato nella donna uno stato di ansia e paura sia per la sua sicurezza sia per quella dei figli.
Il ricorso dell’ex marito
Da parte sua, la difesa ha sostenuto che la condotta dell’uomo non potesse essere qualificata come stalking. Secondo la tesi difensiva, le email avevano principalmente lo scopo di sollecitare la soluzione di alcune controversie, anche di natura patrimoniale, come sulla casa in comune, intestata per nove decimi alla moglie. I messaggi potevano essere considerati sgradevoli, sosteneva la difesa, ma non sarebbero stati abbastanza minacciosi da provocare uno stato di ansia nella donna. In più la difesa ha sottolineato che si era svolto tutto sul piano digitale, senza episodi di violenza fisica. Sempre nella speranza di ottenere uno sconto di pena, la difesa ha chiesto di unificare i fatti contestati con quelli della precedente condanna.
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La decisione della Cassazione
La Corte di Cassazione ha respinto tutte le argomentazioni della difesa, ribadendo che anche l’invio ripetuto di «email, SMS o messaggi attraverso i social network» può costituire un reato se genera nella vittima uno stato di ansia o di timore. Per la Corte, quindi, non è decisivo che i messaggi siano stati presentati dall’autore come un tentativo di riconciliazione o di soluzione delle controversie. In questo caso i messaggi era finalizzati a mantenere una presenza costante nella vita dell’ex moglie, esercitando su di lei una pressione emotiva e psicologica. La Cassazione ha poi sottolineato la «mancanza di resipiscenza» dell’uomo, che durante gli interrogatori aveva tentato di banalizzare i suoi comportamenti. È stata anche respinta la richiesta di unire le due pene perché i fatti erano diversi e riguardavano episodi come spintoni e minacce di suicidio, ma non l’invio di email.

