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Licenziato per troppe assenze ingiustificate, fa ricorso al Tribunale: «Ero in carcere a Rebibbia». La decisione dei giudici

02 Ottobre 2026 - 15:52 Michela De Marchi Giusto
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L'uomo contesta il provvedimento perché non poteva difendersi mentre era detenuto. Ma i giudici non lo reintegrano: ecco perché
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Non si presenta al lavoro e viene licenziato. Per l’uomo, un operaio romano, però, il provvedimento era illegittimo. La motivazione? Dal 31 luglio 31 luglio a metà settembre 2023 era detenuto a Rebibbia per un’ordinanza di custodia cautelare del gip di Roma. Di conseguenza non poteva andare in ditta.

L’impossibilità di rispondere alle raccomandate

Durante quelle settimane, l’azienda, che operava nel settore dei servizi ambientali, gli aveva mandato a casa tre raccomandate: due sanzioni disciplinari e la lettera di licenziamento. Comunicazioni che non aveva mai potuto ricevere, perché era in cella. Per questo l’operaio ha fatto ricorso, sostenendo di non aver potuto difendersi nel procedimento disciplinare. Inoltre, a suo dire, mancava la giusta causa: un mese e mezzo di assenza avrebbe dovuto portare al massimo a una sanzione.

Il giudice del Lavoro non dà ragione all’operaio

In Tribunale, però, l’operaio non ha ottenuto ciò che sperava. Secondo il giudice del Lavoro, Umberto Buonassisi, l’uomo avrebbe dovuto avvisare l’azienda della sua permanenza in carcere. Nella sentenza di primo grado, riportata dal Corriere della Sera, si legge: «In tutti i casi in cui si abbia necessità di assentarsi dal lavoro, il lavoratore è tenuto a comunicare al datore di lavoro i motivi dell’assenza, con qualsiasi modalità, purché tempestiva ed efficace, oltre che esaustiva». Un avviso, spiega il giudice, che serve anche a organizzare il lavoro in assenza del dipendente.

La decisione finale: l’azienda poteva licenziarlo

Di fronte al ricorso respinto, l’operaio aveva sostenuto che la detenzione, legata a un fatto estraneo al lavoro, «non costituisce un inadempimento agli obblighi contrattuali» e che «la carcerazione rappresenta una sopravvenuta impossibilità parziale della prestazione». Dagli atti non risulta che l’azienda fosse a conoscenza dell’arresto. Alcuni sindacalisti e colleghi, forse, ne erano al corrente, ma nessuno lo aveva comunicato a un ufficio o a un’autorità. Per i giudici di Roma, quindi, non c’era alcuna impossibilità sopravvenuta né causa di forza maggiore. Il verdetto di primo grado è dunque chiaro: il licenziamento è legittimo.

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